Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46 del 05/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIGLIOGLIA PASQUALE N. IL 18/12/1963
avverso l’ordinanza n. 549/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
POTENZA, del 18/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott. il>-4-3..
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Uditi difensor Avv.;

1,9

Data Udienza: 05/12/2014

1. Con provvedimento del 20 settembre 2013 il Magistrato di
sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibile l’istanza di
sospensione condizionata della pena detentiva proposta da
Viglioglia Pasquale, in espiazione pena di anni 21, mesi 8 e giorni
20 di reclusione determinata con provvedimento di cumulo del
P.M..
Avverso l’ordinanza detta proponeva reclamo l’interessato ed il
Tribunale di sorveglianza di Potenza, in data 18 dicembre 2013, lo
rigettava sul rilievo che l’istante è stato condannato per il reato di
omicidio, ostativo, ai sensi del terzo comma dell’art. 11. 207/2003,
alla concessione del beneficio e che, per lezione giurisprudenziale,
ai fini dell’applicazione della norma di favore anzidetta, il cumulo
delle pene concorrenti in esecuzione è inscindibile.
2. Ricorre avverso l’ordinanza del tribunale il Viglioglia, assistito
dal difensore di fiducia, il quale ne denuncia la illegittimità per
violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce in particolare la difesa ricorrente che il cumulo delle pene
nella fase dell’esecuzione di condanne concorrenti non sopprime
l’autonomia di ciascun reato, che il cumulo detto costituisce un
beneficio per il condannato e che l’unitarietà della pena in
executivis non può tradursi in danno per il detenuto in forza del
principio del “favor rei”. Richiama infine il difensore SS.UU.,
30.6.99, n. 14, Ronga, secondo cui “nel corso dell’esecuzione della
pena il vincolo della continuazione tra reati è scindibile, in
riferimento alla pena applicata per più reati astretti dal vincolo
della continuazione, al fine di consentire la valutazione della
sussistenza, o meno, di ostacoli, derivanti dalla tipologia di un dato
reato (giudicato in continuazione) alla concessione dei benefici
penitenziari ex art. 4 bis 1. 26 luglio 1975 n. 354, come sostituito
dall’art. 15 comma 1 lett. a) d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. dalla l.
7 agosto 1992 n. 356”.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve invero essere rilevato come questa Corte abbia già affermato,
in termini costanti, che in materia di sospensione condizionata della
pena di cui alla L. n. 207 del 2003, non sia operabile lo
scioglimento del cumulo (cfr. Cass., Sez. 1, 2.4.2009, 15988, rv.
243175, Cass., Sez. 1, n. 47005 in data 28.10.2008, Rv. 242056,
Esposito; Cass., Sez. 1, n. 253 in data 21.11.2007, Rv. 238843,

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

4. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 5 dicembre 2014

Fichera, tra le tante) prevalendo, in presenza di titoli ostativi,
l’unitarietà dell’esecuzione (nella fattispecie in esame è stato
legittimamente considerato ostativo all’applicazione della norma
invocata la condanna per omicidio volontario, reato previsto come
ostativo al terzo comma dell’art. 1 L. 207/2003). In tal senso, del
tutto specifico, cfr. anche Cass., Sez. 1, n. 17810 in data
08.04.2008, Amante.
Palesemente incongruo (ed eccentrico) è infine il richiamo
difensivo a ss.uu. 14/99, giacchè la sospensione condizionata della
pena non costituisce un beneficio penitenziario (di questo si è
occupato la pronuncia vitata) ma una sua causa estintiva (Cass., sez.
I, 25.1.2011, n. 7510).

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