Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Fabio ZAPPAVIGNA, nato a Palermo il 25 maggio 1975;

avverso l’ordinanza del 30.10.2015 pronunciata da Tribunale di Bologna;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

Data Udienza: 02/12/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, quale giudice
dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse del ricorrente
volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra tre sentenze divenute
irrevocabili.
Ricorre Fabio Zappavigna, personalmente, che chiede l’annullamento

dell’ordinanza impugnata lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1,
lettera b), e lettera e), cod. proc. pen., in relazione all’erronea applicazione della
legge penale e per la manifesta illogicità della motivazione, sottolineando, in
particolare, che il Tribunale di Bologna non ha motivato in ordine alla circostanza
che era già stata riconosciuta in fase di cognizione la continuazione tra la
sentenza del Tribunale Pisa del 6 giugno 2001 (fatti del luglio 1995) e la
sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del 26
febbraio 1996 (fatti del gennaio 1995), apparendo evidente che i fatti giudicati
con sentenza del Tribunale di Bologna del 1 aprile 2008 (fatti dell’aprile e giugno
1995) , commessi all’interno del lasso temporale nell’ambito del quale sono stati
commessi gli altri, devono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione.
3. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
3.1. Va incidentalmente notato che il ricorso, presentato personalmente dal
condannato presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria che emesso il
provvedimento impugnato, è stato autenticato dal difensore di fiducia non
iscritto all’albo dei cassazionisti.
In proposito va ricordato che, alla luce della costante giurisprudenza di
legittimità, «è ammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente
dal ricorrente e materialmente presentato dal suo difensore, non iscritto all’albo
speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., nulla rilevando in contrario la
circostanza che la sottoscrizione dell’atto di impugnazione sia stata
superfluamente autenticata dal predetto difensore» (Sez. 6, Sentenza n. 7514
del 12/02/2009, Berisha, Rv. 242924).
3.2. Passando al merito della impugnazione, va rimarcato che il Tribunale di
Bologna non ha operato alcuna valutazione sull’obiettiva risultanza dell’avvenuto
riconoscimento dell’esistenza del vincolo della continuazione tra i fatti commessi
nel gennaio 1995 e i fatti commessi nel luglio 1995, mentre i fatti per i quali è
stata rigettata la richiesta di unificazione delle pene risultano commessi tra
2

r

2.

l’aprile e il giugno del 1995, dunque in un periodo temporale ricompreso tra i
fatti già ritenuti unificati.
Va in proposito richiamato l’orientamento giurisprudenziale, che il Collegio
condivide, secondo il quale «il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai
sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento

potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e
significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta, ancor più se
omogenei, non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, Sentenza
n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781).
Tale obiettiva emergenza richiede una apposita motivazione, ché altrimenti il
percorso motivazionale ne risulta viziato per illogicità; a ciò serve il rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Bologna .
Così deciso il 2 dicembre 2016.

Il Presidente
Antonella Patrizia Mazzei
C1 1-(7 b,

, •

del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione,

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