Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4599 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4599 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAUNA GIUSEPPE N. IL 27/01/1987
avverso la sentenza n. 100066/2012 TRIB.SEZ.DIST. di VITTORIA,
del 12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ragusa, sezione
distaccata di Vittoria, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a Giuseppe
Sauna la pena di mesi sei di reclusione a tito10 di aumento per la continuazione
con altra sentenza di condanna del 24.11.2010 in relazione a più violazioni della
disposizione dell’art. 9, comma 1, legge 1423 del 1956 ed al reato di cui all’art.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la
violazione di legge avuto riguardo alla qualificazione giuridica del fatto sottratta
alla disponibilità della parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze assolutamente aspecifiche sono, altresì, manifestamente
infondate – quindi, inammissibili anche sotto tale profilo – atteso che, qualora
l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si
diffonda, in un’analitica motivazione per escludere l’esistenza di elementi sui
quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art.
129 cod. proc. pen., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta,
uno specifico obbligo motivazionale sul punto e costituendo la richiesta di
applicazione della pena quantomeno un’ammissione del fatto se non addirittura
«una forma di ammissione di responsabilità» (Sez. 1, 3.11.1995, Nulli; Sez.
3, 26.6.1995, Donazzolo; Sez. 1, 13.5.1994, Dellegrottaglie; Sez. 1, 12.1.1994,
Di Modugno; Sez. 5, 10.5.1991, Mazza) o un implicito riconoscimento di
colpevolezza (Sez. 6, 19.6.1991, Jomli).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro millecinquecento, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

635 comma secondo cod.pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro nnillecinquecento in
favore della cassa della ammende.

Così deciso, il 29 ottobre 2013.

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