Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4598 del 20/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4598 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
ZOLLO MARCELLO CARLO N. IL 25.08.1972
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI MILANO in data 06.03.2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del
Tribunale di Monza in data 22 giugno 2009, appellata da Zollo Marcello Carlo.
Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere
del reato previsto e punito dall’art. 589, 1° e 2° comma cod. pen. perché, mentre
alla guida del motociclo Honda VFR targato C357417, stava percorrendo la Strada
Padana superiore, per colpa consistita nell’aver mancato di regolare la velocità e di
conservare il controllo del proprio veicolo, nell’approssimarsi a Rossini Nives Mario
che, sulla propria bicicletta stava attraversando (da destra a sinistra) la predetta
strada ed in quel momento si trovava fermo sulla linea di mezzeria, lo investiva
provocandogli lesioni consistite in “politraumatismo con frattura-lussazione esposta
della tibio-tarsica sinistra, frattura somatica di L3, frattura lievemente scomposta
dell’epifisi distale dell’ulna destra, frattura composta della base del 3°, 4° e 5° osso
metacarpale della mano destra e spondilolistesi C2-C3; lesioni a causa delle quali
Rossini Nives, ricoverata presso l’ospedale Niguarda decedeva in data 27 ottobre
2006 per uno shock cariogeno manifestatosi successivamente ad un intervento
chirurgico resosi necessario per la rimozione dei mezzi di sintesi galla tibiotarsica
sinistra, la pulizia delle ferite, la cruentazione del tessuto osseo esposto.
2. Avverso tale decisione ricorre lo Zollo a mezzo del proprio difensore, censurando la
impugnata sentenza per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della
motivazione in punto di ritenuta sussistenza del delitto di omicidio colposo. Deduceva
inoltre la inosservanza da parte della parte offesa della norma di cui all’art. 154 del

Data Udienza: 20/05/2014

Codice della Strada e la mancata assunzione di prova decisiva.

3. Sostiene il ricorrente che i giudici di merito sarebbero pervenuti alla affermazione di
penale responsabilità sulla base unicamente delle dichiarazioni della persona offesa
(deceduta dopo oltre due mesi e mezzo dal sinistro). Il motivo è infondato avendo la
corte territoriale dettato una motivazione del tutto congrua e coerentemente immune
dai vizi alla stessa imputati dal ricorrente.
Deve peraltro premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi
dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata
isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la
sentenza di primo grado, sv7ppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche
pienamente concordanti, ,di alchè – sulla base di un consolidato indirizzo della
giurisprudenza della Corte di legittimità – deve ritenersi che la motivazione della
prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo
argomentativo e un tutto unico e inscindibile. Tanto più ove, come nel caso in esame,
le censure dello Zollo appaiono sorrette dalle medesime argomentazioni difensive già
disattese nel corso del giudizio.
Nella specie entrambi i giudici di merito hanno infatti posto in rilievo come la
ricostruzione del sinistro sia stata operata non solo sulla base delle dichiarazioni del
Rossini, ma sulle emergenze dell’istruttoria dibattimentale, sull’esito degli
accertamenti di PG, evidenziando altresì- contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, come la manovra del ciclista risultasse consentita dalla segnaletica e
correttamente eseguita, “non essendo affatto credibile….. che un uomo di età
avanzata (il settantasettenne Rossini) si sia immesso sulla sede stradale con velocità
tale da impedirgli ogni manovra, tanto più quasi riuscendo a sottrarsi all’urto posto
che, giunto fino alla mezzeria, veniva colto solo sulla ruota posteriore”.
Sono state altresì prese in considerazione e debitamente confutate dai giudici a
quibus, sulla base della valutazione dei danni riportati dai mezi coinvolti, anche le
conclusioni del CT di parte che aveva concluso per l’attribuzione esclusiva della
responsabilità dell’incidente al Rossini.
Quanto alla mancata effettuazione della richiesta perizia sulla dinamica del sinistro, è
appena il caso di rilevare, come secondo l’insegnamento di questa giurisprudenza di
legittimità, deve ritenersi “prova decisiva”, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d), quella
prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli
tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa
pronuncia (Cass., Sez. 2, n. 16354/2006, Rv. 234752; Cass., Sez. 6, n. 14916/2010,
Rv. 246667), ovvero quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza
intaccandone la struttura portante (Cass., Sez. 3, n. 27581/2010, Rv. 248105). Con
riguardo al procedimento peritale, peraltro, questa stessa corte di legittimità ha già
statuito il principio, consolidatosi nel tempo, in forza del quale la perizia non può farsi
rientrare nel concetto di prova decisiva, giacché la sua disposizione, da parte del
giudice, in quanto legata alla manifestazione di un giudizio di fatto, ove assistito da
adeguata motivazione, è insindacabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d) (v. Cass.,
Sez. 5, n. 12027/1999, Rv. 214873 e successive conformi fino a Cass., Sez. 4, n.
14130/2007, Rv. 236191).
4. Al riscontro dell’infondatezza di tutti i motivi di doglianza avanzati dal ricorrente
segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO IN DIRITTO

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