Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45979 del 06/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 45979 Anno 2015
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEPE DAMIANO N. IL 05/07/1972
avverso la sentenza n. 923/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 06/10/2015

Motivi della decisione
Pepe Damiano ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata parzialmente
confermata la sentenza di primo grado di condanna per il reato di ricettazione, e deduce erronea
applicazione della legge penale, travisamento della prova, omessa e illogica motivazione sul merito
della controversia in ordine ai profili di responsabilità.
Nel ricorso si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente. Si
prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede

principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che,
pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n°
12/2000, Jakani, rv 216260).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore ella Cassa delle ammende.
Roma, li 6.10.2015
Il Consigliere estensore

Il Pre! .nte

di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA