Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45978 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45978 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALO’ FEDERICO N. IL 15/06/1974
avverso la sentenza n. 553/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
16/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

In fatto e in diritto
Calò Federico ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza in
data 16. 10. 14 con la quale la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Cagliari del 10.12.2012, di condanna del predetto per illecita cessione di cocaina e
per la coltivazione di otto piante imarjivana, riqualificato il fatto come reato autonomo di cui
all’art. 73 V comma dpr 309/90, ha rideterminato la pena in anni uno mesi uno di reclusione ed euro

Deduce la difesa del ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla
determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale; avuto riguardo al principio attivo
ed alla modesta efficacia drogante, di poco superiore alla soglia minima, la pena avrebbe dovuto
essere determinata in misura corrispondente al minimo edittale,
Il ricorso è inammissibile.
Va innanzitutto rilevato che, essendo intervenute le modifiche normative dell’art. 73 V comma
d.p.r., che hanno introdotto una fattispecie autonoma di reato in luogo della attenuante ad effetto
speciale ed hanno apportato una mitigazione del trattamento sanzionatorio per detta ipotesi di lieve
entità, la Corte di appello, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della Corte di Cassazione
della precedente sentenza di appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio da adeguare alle
suindicate modifiche legislative, ha determinato la pena per il reato di cui all’art. 73 V comma cit
dpr in anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 4.500 di multa, partendo dalla pena base per il reato
più grave di cessione di cocaina di mesi nove euro 3,000.
Premesso che, secondo costante orientamento di questa Corte, le statuizioni in ordine all’entità
della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, rientrano
nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che sfugge al sindacato di
legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da
sufficiente motivazione.( Sez. U, Sentenza. del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931, Sez.
2, Sentenza del 18/01/2011 Ud. (dep. 01/02/2011) Rv. 249163), si deve rilevare che la sentenza
impugnata ha fornito adeguata e congrua motivazione della scelta operata, fondata su un’attenta
ponderazione della gravità della condotta e della personalità del predetto, desunta dai precedenti
penali, secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p.. motivazione conforme ai principi espressi
dalle richiamate pronunce della Suprema Corte.
La pena base determinata si discosta di appena tre mesi dal minimo edittale di mesi sei di
reclusione ed euro 1.032,00 di multa. I giudici di seconde cure hanno spiegato, con apprezzamento
insindacabile in questa sede, che siffatta commisurazione della pena in misura superiore, sia pure di

4.500,00 di multa.

poco, al minimo edittale trova ampia giustificazione nella valutazione della personalità del
prevenuto, gravato da precedenti penali.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa
delle ammende.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.5..015

P.Q.M.

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