Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45977 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45977 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZEGNANI ALEADDINE N. IL 24/04/1984
avverso la sentenza n. 230/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
18/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

In fatto e diritto
Zegnani Aleaddine ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Bologna emessa in data 18.7.014 che ha assolto Zegnani dai capi a) e d)
dell’imputazione perché il fatto non sussiste rideterminando la pena inflitta per i restanti reati, in
parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Rimini del 16.7.013 di condanna del
predetto per plurimi episodi cessione di hashish e di cocaina, previo riconoscimento dell’ipotesi di

Deduceva la difesa, a sostegno del ricorso vizio di motivazione con riguardo all’accertamento
della attività di spaccio contestata all’imputato e con riguardo al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché tende ad introdurre, surrettiziamente, sotto forma di vizio di
motivazione, censure di merito volte a sollecitare un diversa valutazione delle risultanze
processuali non consentita in sede di legittimità, in presenza di una sentenza che fornisca una
congrua motivazione,, esente da vizi logici e giuridici (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289
del 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed
esauriente sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede; difatti condivisibilmente i
giudici di seconde cure hanno ritenuto provata la responsabilità dell’imputato per i reati di cessione
di cui ai capi B) e C) sulla base le dichiarazioni accusatorie di Faro Alfio e Nijakoswski Virginia,
ritenute del tutto &attendibili, i quali hanno riferito di essersi riforniti abitualmente di hashish
dall’imputato. .
Altrettanto inammissibile è la censura

riguardante la motivazione in ordine al mancato

riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di motivo nuovo non dedotto nel giudizio di
appello..
Il ricorso è dunque inammissibile
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.5.2015

cui all’art. 73 V comma dpr 309/90.

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