Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45974 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45974 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO DINO N. IL 21/01/1977
avverso la sentenza n. 248/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
16/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

In fatto e diritto
Lombardo Dino, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Palermo in data 16.4.014, con la quale è stata rideterminata la pena
inflitta al predetto in anni due mesi nove giorni 15 di reclusione ed euro 12.500,00 di multa, in
parziale conferma della sentenza del Tribunale di Agrigento 8.2.2011 di condanna del predetto per
plurimi episodi di detenzione illecita e cessione di hashish.

1- vizio di motivazione con riguardo alla prova della illecita attività di spaccio contestata
all’imputato, avendo i giudici di merito posto a fondamento di essa le disposte intercettazioni
telefoniche, il cui contenuto sarebbe equivoco, ambiguo, essendo caratterizzato da un linguaggio
criptico, allusivo di difficile comprensione, inidoneo quindi a fornire la prova dell’attività di
spaccio contestata.
2- illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73
V comma art 73 dpr 309/90.
3- vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena.
Lamenta la difesa che i giudici di merito abbiano motivato in modo del tutto apodittico, senza
alcun approfondimento, la determinazione della pena. .
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché tende ad introdurre,
surrettiziamente, sotto forma di vizio di motivazione, censure di merito volte a sollecitare un
diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, in presenza di
una sentenza che fornisca una congrua motivazione,, esente da vizi logici e giuridici.
Si richiamano a tale proposito i principi enunciati da codesta Corte secondo cui il controllo sulla
motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa
previsione dell’art. 606 co 1 lett E cpp, al solo accertamento della congruità e coerenza
dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e
non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione
dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e
coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili
perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di
cui al richiamato art. 606 co 1 lett E (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III
n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed
esauriente sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede; difatti condivisibilmente i

Deduceva la difesa a sostegno del ricorso:

giudici di seconde cure, anche attraverso il richiamo della motivazione della sentenza di primo
grado, hanno posto in evidenza, con riferimento alle censure sollevate sulla limitata efficacia
probatoria dell’attività di ascolto delle conversazioni intercettate, la piena valenza probatoria delle
stesse, distinguendo l’intercettazione come mezzo di ricerca della prova, dal suo contenuto che
invece costituisce una prova vera e propria, da apprezzarsi sulla base dell’ascolto e lettura e che
non richiede necessariamente l’esistenza di riscontri desumibili da servizi di osservazione e

Quanto poi alle doglianze riguardanti il concreto tenore delle conversazioni captate e la loro
insufficienza dimostrativa, i giudici di merito hanno adeguatamente assolto all’onere motivazionale
illustrando le ragioni per le quali il linguaggio criptico adoperato dagli interlocutori debba essere
decodificato in termini indicativi di conversazioni vertenti su ordinativi, trattative, appuntamenti e
incontri destinati alla consegna dello stupefacente, mettendo in evidenza il dato di comune
esperienza del ricorso nelle comunicazioni fra spacciatori e acquirenti, ad un linguiaggio
convenzionale alludente alla droga, spesso così canonizzato da perdere il suo significato incerto
finendo per costituire un sistema di comunicazione chiaro, facilmente decodificabile.
Quanto al secondo motivo, come correttamente rilevato dai giudici di seconde cure, non ricorrono
i presupposti per il riconoscimento dell’ipotesi di cui al V comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90 (prima
attenuante ad effetto speciale, divenuta, con la modifica normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n.
146 del 2013 conv. in legge n. 10 del 2014, ipotesi autonoma di reato).
Si richiamano i principi enunciati da questa Corte, secondo cui “in tema di stupefacenti, la
fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche
all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge
n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della
condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati
espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza
che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra
considerazione resta priva di incidenza sul giudizio”
Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 29/04/2015 Ud. (dep. 04/06/2015)

Rv. 263651,

Sez. 3, Sentenza n. 27064 del 19/03/2014 Ud. (dep. 23/06/2014) Rv. 259664
Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 Ud. (dep. 05/10/2010) Rv. 247911
Sez. 4, Sentenza n. 38879 del 29/09/2005 Ud. (dep. 21/10/2005 ) Rv. 232428
Il giudice è dunque tenuto a valutare complessivamente gli elementi indicati dalla norma, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto
materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa),

pedinamento, da perquisizioni e sequestri dello stupefacente.

dovendo, conseguentemente, escludere il riconoscimento dell’ipotesi di cui al V comma art. 73 dpr
cit, quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico
protetto sia di “lieve entità”.
Alla stregua degli indici di offensività della condotta indicati dalla norma citata, i giudici di
seconde cure hanno correttamente enunciato le ragioni del mancato riconoscimento, da ricercarsi
nella frenetica attività di spaccio svolta dal Lombardo e dal coimputato nell’arco ristretto di pochi

di clienti nella zona in cui operavano, dalla quantità di stupefacente che disponevano tale da
consentire l’ approvigionamento dei numerosi richiedenti, tutti elementi indicativi di uno stabile,
organizzato inserimento dell’imputato nel mercato della droga.
Quanto alla misura della pena, premesso che le statuizioni in ordine all’entità della pena,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, rientrano nell’ambito di un
giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che sfugge al sindacato di legittimità
qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente
motivazione.( Sez. U, Sentenza. del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931, Sez. 2,
Sentenza del 18/01/2011 Ud. (dep. 01/02/2011 ) Rv. 249163), si deve rilevare che i giudici di
seconde cure, nel rideterminare la pena alla luce della mutata cornice edittale per le droghe leggere
conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, sono partiti da una pena base di
anni tre, che si discosta dal minimo edittale di anni due in misura assolutamente congrua ed
adeguata alla gravità della condotta, connotata, come già illustrato, da una concitata attività di
spaccio, indicativa di stabile professionale inserimento nel traffico degli stupefacenti, come tale
incompatibile con i requisiti dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73 V co cit dpr. .
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.5.015

giorni, come attestato dalla continua ricerca dei due da parte degli spacciatori, dal numero cospicuo

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