Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45972 del 22/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 45972 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAMOVIC DAVOR N. IL 25/03/1985
avverso la sentenza n. 2072/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
29/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

Fatto e diritto
Ramovic Dgevor ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della

Corte di Appello di Genova in data 29.3.011 emessa a conferma della sentenza del Tribunale di
Pistoia del 19.1.2009 con la quale è stato ritenuto colpevole del reato di furto aggravato per
essersi impossessato, in concorso col coimputato, della somma di euro 800,00 che sottraeva dalla
borsa di Biagioni Anna. Ha dedotto, a sostegno del ricorso: violazione di legge ed illogicità e

concordanza degli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di colpevolezza, non
sussistendo elementi indiziari circa il possesso da parte del prevenuto del portafogli sottratto alla
Biagioni..
Il ricorso è inammissibile perché tende ad introdurre, surrettiziamente, sotto forma di vizio di
motivazione, censure di merito volte a sollecitare un diversa valutazione delle risultanze
processuali non consentita in sede di legittimità, in presenza di una sentenza che fornisca una
congrua motivazione,, esente da vizi logici e giuridici.
Si richiamano a tale proposito i principi enunciati da TVesta Corte secondo cui il controllo sulla
motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa
previsione dell’art. 606 co 1 lett E cpp, al solo accertamento della congruità e coerenza
dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e
non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione
dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e
coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili
perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di
cui al richiamato art. 606 co 1 lett E (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III
n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed
esauriente anche sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede, evidenziando i giudici di
merito come la attribuibilità all’imputato del furto del portafogli sottratto alla Biagioni sia
confortata sul piano indiziario dal dato del possesso di un portafogli, poco prima, da parte
dell’imputato, osservato da una cliente del supermercato mentre lo apriva e guardava dentro con
fare circospetto.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.000.

della motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dei requisiti di gravità precisione e

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22.5.015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA