Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45971 del 22/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45971 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEMICHELIS ROBERTO N. IL 08/05/1949
avverso la sentenza n. 2554/2012 GIP TRIBUNALE di SAVONA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
Data Udienza: 22/05/2015
Fatto e diritto
4.1.P. Ad.,
Demichelis Roberto, a mezzo del difensore, ha proposto appello avverso la sentenza deirt -ribunale
di Savona in data 17.1.2013 che lo ha ritenuto colpevole, condannandolo alla pena di euro 5.000
di ammenda, del reato di cui agli art. 4 e 9 d.lvo 202/2007 per avere prodotto, nella qualità di
proprietario di imbarcazione da diporto ormeggiata presso la Capitaneria di porto di Imperia, un
inquinamento colposo attraverso lo sversamento in mare di sostanze inquinanti “idrocarburi”,
l’emulsione di sostanza inquinanti.
L’appello è staro convertito ricorso per Cassazione, trattandosi di sentenza di condanna al
pagamento della pena del’ammenda, come tale inappellabile ai sensi dell’art. 593 ultimocomma
c.p.p.
Deduce il ricorrente i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione con riguardo alla prova della
condotta colposa dell’imputato, non avendo egli posto in essere alcuna condotta omissiva e
commissiva, in quanto l’inquinamento si è prodotto per cause da lui indipendenti, in conseguenza
della )(attivazione automatica della pompa di sentina di bordo mentre lui non c’era. Non è dato di
conoscere neppure dalla lettura dell’imputazione quale colpa è stata addebitata all’imputato;
peraltro la barca era sottoposta a tutti i controlli periodici prescritti; . 2) insussistenza dei
presupposti di applicabilità della norma incriminatrice, d.lvo 202/2007, la quale fa riferimento alle
“navi”, e la definizione di nave data dalla normativa nazionale ricomprende imbarcazioni di
lunghezza superiore a m 24, mentre la barca del ricorrente ha una misura ben inferiore pari a mt
10 89. 3) inesatte valutazioni delle risultanze istruttorie, nel senso che esse avrebbe potuto
trt.
**X” ‘assoluzione ai sensi dell’art. 530 II co c.p. per il quale il ricorrente avanza domanda subordinata;
3) vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena che avrebbe dovuto essere
contenuta nel minimo edittale.
La presente l’impugnazione, originariamente congegnata come appello avverso la sentenza di
primo grado, contiene censure di merito che, a seguito della conversione dell’appello in ricorso
per Cassazione ( stante l’inappellabilità, ai sensi dell’art. 593 ultimo comma c.p.p., delle sentenze
di condanna a pene dell’ammenda) sono inammissibili in sede di legittimità, in quanto ,dirette a
sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie non consentita nel giudizio
di legittimità, in presenza di una sentenza che fornisca una congrua motivazione, esente da vizi
logici e giuridici.
Si richiamano a tale proposito i principi enunciati da ?t ‘, -sta Corte secondo cui il controllo sulla
motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa
cagionato dall’innesco automatico della pompa di sentina di bordo, riversando così in mare
previsione dell’art. 606 co 1 lett E cpp, al solo accertamento della congruità e coerenza
dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e
non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione
dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e
coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili
cui al richiamato art. 606 co 1 lett E (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III
n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un appartato argomentativo del tutto congruo ed
esauriente anche sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede.
Discende da ciò l’inammissibilità del ricorso.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.0000 in favore della cassa delle ammende
P. Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22. 5. 015
perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di