Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4597 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4597 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NADDEO ROBERTO N. IL 04/06/1980
avverso la sentenza n. 845/2010 TRIBUNALE di PARMA, del
17/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Parma, a seguito
dell’opposizione a decreto penale, condannava Roberto Naddeo alla pena di euro
200,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere
portato senza giustificato motivo fuori dall’abitazione un coltello a serramanico
ed una mazza da baseball rinvenuti all’atto del controllo nell’autovettura
condotta dal predetto.

detti oggetti da parte dell’imputato, ancorchè l’autovettura fosse intestata al
padre, avendone la evidente disponibilità; del resto la mazza da baseball era
poggiata sul sedile posteriore dell’auto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
denunciando la errata valutazione della prova della responsabilità, trenuto conto
che l’auto era di proprietà del padre e gli oggetti potevano essere stati lasciati da
chiunque con conseguente esclusione della consapevolezza di trasportarli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo fondato su censure
in larga parte di merito e, comunque, manifestamente infondate, atteso che il
tribunale ha spiegato in maniera logica e compiuta le ragioni per le quali non è
plausibile che il ricorrente fosse inconsapevole della detenzione degli oggetti
rinvenuti a bordo dell’autovettura che conduceva all’atto del controllo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo . determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in fav
cassa della ammende.

Così deciso, il 29 ottobre 2013.

Evidenziava che doveva ritenersi certa la consapevolezza della detenzione di

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