Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45969 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45969 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOSENO GIUSEPPE N. IL 16/02/1970
NOVELLI PAOLO N. IL 18/07/1976
avverso la sentenza n. 2745/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
12/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

Ritenuto in fatto
Caposeno Giuseppe e Novelli Paolo, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data4.03.2014
che ha parzialmente riformato, qualificata la condotta come punibile ai sensi di cui all’art.
73 IV comma dpr 309/90 e rideterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 10.000
di multa, la sentenza del Tribunale di Foggia del 30.5.013 con la quale i predetti sono

trasporto e detenzione illecita di marjivana e hashish.
Si duole il difensore del Novelli della omessa motivazione in ordine alla quantificazione
della pena base (anni quattro e mesi sei di reclusione) ritenuta eccessiva, essendo più che
doppia rispetto al minimo edittale, rilevando che, una volta ritenuta l’ipotesi di cui al IV
comma art. 73 dpr cit,.la pena base poteva essere fissata nel minimo edittale di due anni.
Il difensore del Caposeno lamenta omessa motivazione della Corte di merito circa
l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di assoluzione o di
improcedibilità.
I ricorsi sono inammissibili.
Quanto al ricorso di Novelli, si richiamano i principi enunciati da questa Corte Suprema
secondo cui la le statuizioni in ordine all’entità della pena, implicando una valutazione
discrezionale tipica del giudizio di merito, rientrano nell’ambito di un giudizio di fatto
rimesso alla discrezionalità del giudice, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente
motivazione.( Sez. U, Sentenza. del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931, Sez. 2,
Sentenza del 18/01/2011 Ud. (dep. 01/02/2011) Rv. 249163).
Si è inoltre sostenuto che, proprio perché la determinazione della misura della pena tra il
minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito,
questi ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma terzo, cod. pen. anche
se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen..
Nel caso in esame, i giudici di appello, nel rideterminare la pena a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 32/2014 e della conseguente riviviscenza della disciplina
preesistente a quella dichiarata incostituzionale, (legge Iervolino-Vassalli) che prevede,
all’art. 73 Comma IV d p r 309/90, un trattamento sanzionatorio per le cd droghe leggere

stati dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 73 co 1 dpr 309/90 per svariati episodi di

più mite e diversificato rispetto alle droghe pesanti, si è in effetti discostata dal minimo
edittale previsto dal citato art. 73 comma quarto, due anni di reclusione, determinando la
pena base in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 15.000 di multa, ridotta per la
scelta del rito abbreviato ad anni tre di reclusione ed euro 10.000 di multa.
Tuttavia tale pena base è stata pena determinata in conformità alla richiesta del PG alla
quale si sono associati i difensori di entrambi gli imputati .

dichiarato di aderire alla richiesta formulata dal PG in udienza di determinazione della pena
nella misura di anni tre di reclusione ed euro 10.000 di multa.
I giudici di appello, fissando la pena base in misura effettivamente di non poco superiore al
minimo edittale previsto dall’art. 73 IV comma c.p.p., hanno in sostanza recepito le
conformi conclusioni del PG e degli imputati, i cui difensori di fiducia, come già detto, si
sono associati alle richiesta del PG in merito alla pena.
Di conseguenza gli imputati non possono ora dolersi di una pena che, richiesta dal PG, è
stata accettata anche dai rispettivi difensori, che hanno ad essa prestato acquiescenza.
Il ricorso del Novelli è dunque inammissibile.
Il ricorso del Caposeno è inammissibile, trattandosi di motivo nuovo non dedotto nel
giudizio di appello, avendo il difensore rinunciato a tutti i motivi inizialmente dedotti
limitando l’impugnazione solo alla misura della pena (v. pag 6 sentenza di appello)..

P.Q.M.
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dichiara inammissibili iL ricorsi. Condanna tel—r-i~eftte al pagamento delle spese
4

processuali e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.$015

Difatti questi ultimi, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, hanno

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