Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45968 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45968 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARAMIA POMPEO N. IL 14/06/1957
avverso la sentenza n. 449/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

In fatto e in diritto
Caramia Pompeo ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza
in data 13.6.04 a conferma della sentenza emessa il 18.10.12
.4-c..14 4,1 impk.,
-quattro di reehismne’
3.6.013 dal tribunale di Brindisi di condanna del medesimo alla pena di

della Corte di appello di Lecce

ed-oefe-24,Cie0-44z4Ata per il reato di cui all’art. 4 ultimo comma L 628/61 perché, quale legale
rappresentante della ditta Arti e Mestieri edili, richiesto del servizio ispettivo della Direzione

ottemperava.
Ha dedotto la difesa violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del
soggetti destinatario della norma incriminatrice, erroneamente individuato nel datore di lavoro, in
quanto, secondo la difesa, tenuti all’osservanza degli obblighi di informazione e comunicazione di
cui alla norma incriminatrice sono i soggetti, diversi dal datore, che, in quanto titolari di una
pubblica funzione, come gli enti pubblici, o esercenti un’attività di rilevanza pubblica, come i
consulenti del lavoro a ciò autorizzati dall’ispettorato del lavoro, sono in possesso di documenti e
notizie che possono essere utili a fini ispettivi. Il datore di lavoro è invece passibile di mera
sanzione amministrativa.
Osserva questa Corte che il presente ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse
censure già dedotte con i motivi di appello, puntualmente esaminate e disattese dai giudici del
gravame con adeguata motivazione.
Con la riproduzione di censure già prospettate in secondo grado si finisce per richiedere al giudice
di legittimità una nuova cognizione della materia dedotta nel precedente giudizio, anziché l’esame
dei punti controversi della pronuncia impugnata.
E difatti, i motivi che si risolvono nel semplice richiamo o nella testuale ripetizione dei motivi di
appello non realizzano l’effetto tipico dell’ impugnazione della sentenza, consistente nella critica
della decisione assunta dai giudici di seconde cure sulla base di diversi nuovi rilievi che
scaturiscono dall’esame del suo contenuto, al contrario si sottopone al giudice di legittimità la
cognizione delle medesime questioni sui quali il giudice di seconde cure si è già pronunciato.
Di conseguenza i motivi sono privi di specificità in quanto non contengono i requisiti di cui all’art.
581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno
di ogni richiesta.
La mancanza di specificità dei motivi, invero, dev’essere apprezzata non solo per la loro genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, la quale non può ignorare le

Provinciale del Lavoro, di fornire notizie e di produrre documentazione aziendale, non vi

esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che comporta, a norma
dell’art. 591 c.p.p., comma primo, lett. c), l’inammissibilità
Si richiama in proposito il principio ripetutamente affermato dal questa Corte secondo il quale ”
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi
gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
5, n. 11933

27/01/2005 dep. 25/03/2005 Rv. 231708, conforme Sez. 6, Sentenza 11/03/2009 dep. 14/05/2009
Rv. 243838, rv 2065507 del 1997 n.12)
Per completezza si osserva come la sentenza impugnata contenga una motivazione congrua ed
esauriente anche sui punti oggetto di censura, illustrando le ragioni per le quali si deve ritenere che
il datore di lavoro sia tenuto a fornire all’organo ispettivo la documentazione e le informazioni
richieste, secondo la previsione delle norma in esame, rinvenibili nella funzione istituzionale
dell’ispettorato del lavoro di vigilanza sull’osservanza di tutte le leggi in materia di previdenza
sociale nelle imprese industriali e sull’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro, commerciali,
ragione per cui i datori di lavoro sono i primi soggetti ad essere interessati dallo svolgimento di
dette funzioni, essendo i naturali interlocutori dell’ispettorato del lavoro.
Motivazione altrettanto esauriente e congrua viene data nella sentenza impugnata per escludere la
rilevanza della nota del Lavoro e della Politiche sociale del 2.7.012, invocata dalla difesa al fine
sostenere la natura di illecito amministrativo della condotta.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 5 015

funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Sez.

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