Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45967 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45967 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRISCUOLO PAOLO N. IL 07/03/1964
avverso l’ordinanza n. 465/2014 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
05/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

Fatto e diritto
Criscuolo Paolo ha proposto , a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso l’ ordinanza
del Tribunale di Riesame di Salerno del 5.11.2004 di rigetto dell’istanza di riesame avverso il
decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore in data 6.10.2014
avente ad oggetto opere realizzate in assenza di permesso, all’interno della proprietà del ricorrente
in zona agricola, consistenti in nuovi fabbricati, nuove volumetrie e modifiche della destinazione d’

Deduce a sostegno del ricorso censure attinenti la valutazione di scarsa attendibilità da parte dei
giudici del riesame del materiale probatorio prodotto anche al fine di dimostrare l’intervenuta
prescrizione del reati ipotizzati, l’omessa considerazione da parte del GIP dei tesi escussi in sede di
indagini difensive.
Il ricorso è manifestamente infondato. A norma dell’art. 325 c.p.p il ricorso per cassazione avverso
le ordinanza del Tribunale del riesame in materia di misure reali è previsto solo per violazione di
legge. Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto solo censure di merito inerenti, come detto, la
valutazione delle risultanze probatori acquisite.
Deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.5.015

uso.

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