Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45966 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45966 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SECCI AGOSTINA N. IL 29/04/1943
avverso la sentenza n. 137/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
08/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

Fatto e diritto
Secci Agostina ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Cagliari in data 8.10.014 emessa a conferma della sentenza del Tribunale di
Lanusei del 28.10.013 con la quale è stata ritenuta colpevole del reato di cui agli art 44 lett c)
d.p.r. 380/01 e del reato di cui all’art. 181 d.l.vo n. 42/04 per aver eseguito lavori edili, consistenti
in veranda sorretta da pilastri in cemento armato, con arcate e solaio in travetti precompressi,

interesse pubblico
Deduce la difesa vizio di motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità dell’imputata,
essendo questa rimasta del tutto estranea alla realizzazione della veranda, disposta dal marito a sua
insaputa mentre era fuori sede.
Il ricorso è inammissibile perché tende ad introdurre, surrettiziamente, sotto forma di vizio di
motivazione, censure di merito volte a sollecitare un diversa valutazione delle risultanze
processuali non consentita in sede di legittimità, in presenza di una sentenza che fornisca una
congrua motivazione,, esente da vizi logici e giuridici.
Si richiamano a tale proposito i principi enunciati da codesta Corte secondo cui il controllo sulla
motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa
previsione dell’art. 606 co 1 lett E cpp, al solo accertamento della congruità e coerenza
dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e
non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione
dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e
coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili
perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di

senza permesso di costruire e senza l’autorizzazione paesaggistica in zona dichiarata di notevole

cui al richiamato art. 606 co 1 lett E (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III
n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed
esauriente anche sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede, evidenziando i giudici di
merito come la responsabilità della Secci risulti da una serie di elementi indicativi, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, della attribuibilità delle opere abusive, quali la proprietà
esclusiva del fabbricato cui era annessa la veranda da parte dell ‘imputata, la sua presenza sul posto
al momento dei due sopralluoghi della PG, che smentiva l’assunto difensivo secondo cui i lavori
fossero stati eseguiti e completati nell’intervallo di tempo fra il primo e il secondo controllo sua

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completa insaputa, la circostanza che avesse lei sottoscritto la richiesta di concessione in sanatoria
così manifestando un interesse alla conservazione del manufatto abusivo
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Segue per legge la condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.000.
PQM

della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.5.015

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

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