Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45963 del 22/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 45963 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIMELLI GIAMPAOLO N. IL 10/07/1953
avverso la sentenza n. 1584/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

In fatto e diritto
Gimelli Ciaimpaolo, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 29.5.2014 con la quale, previa concessione
delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, è stata rideterminata la pena in
anni due mesi otto di reclusione euro 6.600 di multa in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Forlì del 9.1.2014 di condanna del predetto per il reato di illecita detenzione di gr 27

periodo in cui era stato ammesso a misura alternativa alla detenzione in carcere.
Deduceva la difesa a sostegno del ricorso vizio di motivazione con riguardo alla mancata
esclusione della recidiva ed alla determinazione della pena base in misura prossima al massimo
edittale di quattro anni.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, si richiamano i principi enunciati da questa Corte Suprema secondo cui la
le statuizioni in ordine all’entità della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del
giudizio di merito, rientrano nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del
giudice, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione.( Sez. U, Sentenza. del 25/02/2010
Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931, Sez. 2, Sentenza del 18/01/2011 Ud. (dep. 01/02/2011 ) Rv.
249163).
Si è inoltre sostenuto che, proprio perché la determinazione della misura della pena tra il minimo e
il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, questi ottempera
all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma terzo, cod. pen. anche se abbia valutato
globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen..
Nel caso in esame, i giudici di appello, nel rideterminare la pena a seguito della modifica
legislativa apportata all’art. 73 V co dpr 309/90 dal d.l. 146/2013, che ha introdotto una ipotesi
autonoma di reato in luogo della attenuante ad effetto speciale ed ha diminuito il minimo edittale
previsto da sei anni a cinque anni di reclusione, oltre la multa, rimasta invariata, e dal successivo
d.l.n. 36/2014 convertito nella legge n. 76/2014, che ha ulteriormente mitigato il trattamento
sanzionatorio portando il minimo edittale di sei mesi di reclusione ed euro 1.032 di multa e il
massimo edittale da quattro anni di reclusione ed euro 10.329,00, hanno ritenuto, con
apprezzamento congruo ed adeguatamente motivato insindacabile in questa sede, di determinare la
pena in misura prossima al massimo edittale, ovvero in anni quattro di reclusione ed euro 9.900,00
di multa. Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, i giudici di secondo grado hanno
esaurientemente spiegato le ragioni della commisurazione della pena in misura quasi corrispondente

di cocaina suddivisa in tre involucri, aggravato dall’essere stato il fatto commesso durante il

al UliM44:1413 edittale, rinvenibili nel rilievo che, benché il primo giudice abbia riconosciuto l’ipotesi
di cui al V comma art 73, tuttavia la gravità del fatto desumibile dalle modalità della condotta e dal
dato ponderale, era tale da giustificare, nell’arco della forbice edittale prevista da tale norma, la
determinazione della pena in misura molto vicina ai limiti massimi previsti. .
Altrettanto congrua è la motivazione alla base della ritenuta recidiva reiterata specifica
infraquinquennale, condivisibilmente fondata sul rilievo dell’accrescimento della pericolosità

rilevato i giudici, dal percorso rieducativo intrapreso dall’imputato, attesa la ricaduta nella crimine
verificatasi durante il suo svolgimento.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 5 014

sociale espressa mediante la commissione del reato, non neutralizzato, come motivatamente hanno

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA