Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45961 del 22/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 45961 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEITAJ REZART N. IL 28/09/1979
avverso la sentenza n. 1780/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

Querrt-&-

Fatto e diritto
Seitaj Rezart ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Ancona emessa il 8.2.2013 a conferma della sentenza del Tribunale di Pesaro
del 25. 11.2011 con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli art. 73
comma quarto e comma sesto dpr 309/90 per avere, in concorso con altri coimputati, trasportato e
detenuto a fini di spaccio gr 463 di cocaina.

determinazione della competenza territoriale di cui agli art. 8 co 3 e 23 ss c.p.p. per erronea
individuazione del luogo di commissione del reato. 2) violazione delle legge con riferimento agli art
548 co 3 c.p.p., essendo stato l’estratto contumaciale della sentenza di appello notificato al
difensore di fiducia avv Emanuele Perego, sebbene l’imputato non avesse eletto né dichiarato
domicilio presso di esso, mentre nessuna notifica è stata fatta ai sensi dell’art. 157 e ss in assenza di
una sua dichiarazione o elezione di domicilio. 3) violazione di legge e illogicità della motivazione
con riguardo alla prova della partecipazione dell’imputato ai fatti contestati.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, rileva il Collegio che la doglianza è stata dedotta, come motivo di
impugnazione, per la prima volta in questo grado del giudizio, non essendo stata oggetto dei
motivi di appello. Tale omissione dà luogo ad un’ipotesi di inammissibilità del ricorso prevista
dall’ art. 606 comma terzo c.p.p., secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto
per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Non vi è dubbio, invero, che la
denunciata inosservanza dei criteri di individuazione della competenza territoriale concretandosi
nella violazione dell’art 8 c.p.p., integri una violazione di legge. Tuttavia, non tutti gli errori in
procedendo danno luogo a tale ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione, non preceduto
dalla previa deduzione del vizio procedurale nel giudizio di appello.
La giurisprudenza della Suprema Corte è difatti concorde nel limitare le ipotesi di inammissibilità
del ricorso ex art. 606 comma 3 c.p.p. alle violazioni di legge implicanti nullità relative ex art.
181 c.p.p. e nullità assolute a regime intermedio di cui all’art. 178 comma 1 lett C) e 180 c.p.p.,
mentre per le nullità assolute rilevabili d’ufficio e in ogni grado e stato del procedimento di cui
all’art. 178 comma primo lett A) e 179 c.p.p., è consentita la deducibilità con ricorso per
Cassazione anche se non sono state previamente eccepite in appello, senza incorrere in alcuna
preclusione. (v. in tal senso Cass . Sez. 6, n. 19674 del 30/03/2004 dep. 28/04/2004 Rv. 228337,
Sez. 1, n. 4031 de/ 25/02/1991 dep. 12/04/1991, Rv. 187950).
Nel caso di specie, la nullità dedotta, ove anche in ipotesi effettivamente sussistente, non rientrando
in alcuna delle ipotesi considerate dall’art. 179 c.p.p., va qualificata come nullità a regime

A sostegno del ricorso ha dedotto: 1) violazione delle legge con riferimento ai criteri di

Cluanta.41,
intermedio, ex artt. 178 comma 1, lett. c), e 180 c.p.p., sicché essa non può essere fatta valere
come motivo di ricorso per Cassazione se, come nel caso di specie, non è stata dedotta con i motivi
di appello (art. 606 comma 3 c.p.p.).1-e~asialii.4ella,9614~,
Quanto al secondo motivo, rileva il Collegio che la denunciata nullità della notifica dell’estratto
contumaciale della sentenza è sanata dalla proposizione dell’impugnazione, anche nel merito,
avverso la medesima sentenza.

sentenza di appello anche nel merito in punto di accertamento della responsabilità.
Si richiamano i principi enunciati da questa Corte secondo cui “l’impugnazione proposta dal
difensore prima del decorso del termine per l’imputato, non maturato a causa della mancata
notificazione dell’estratto contumaciale, determina la consumazione dell’autonomo diritto di
impugnazione di quest’ultimo, nonostante l’irrituale notificazione, qualora la situazione processuale
fornisca la dimostrazione che l’imputato ha avuto conoscenza dell’esistenza del provvedimento da
impuugnare, e risulti inoltre il conferimento da parte dello stesso di specifico incarico al proprio
difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione.
Sez. 5, Sentenza n. 41066 del 11/07/2014 Ud. (dep. 02/10/2014) Rv. 260775,
ez. 5, Sentenza n. 11651 del 23/01/2012 Ud. (dep. 27/03/2012) Rv. 252957.
Nel caso in esame, la sussistenza di tali due requisiti si desume agevolmente dal conferimento di
incarico dall’imputato al difensore che ha proposto il ricorso, dopo la pronuncia della sentenza di
appello, dunque al fine della presentazione del ricorso per Cassazione.
Il terzo motivo è inammissibile perché tende ad introdurre sotto forma di vizio di motivazione,
censure di merito volte a sollecitare un diversa valutazione delle risultanze processuali non
consentita in sede di legittimità, in presenza di una sentenza che fornisca una congrua motivazione,.
esente da vizi logici e giuridici.
Si richiamano a tale proposito i principi enunciati da codesta Corte secondo cui il controllo sulla
motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa
previsione dell’art. 606 co 1 lett E cpp, al solo accertamento della congruità e coerenza
dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e
non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione
dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e
coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili
perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di

Difatti il difensore non si è limitato a dedurre il motivo di natura processuale ma ha impugnato la

Chwrt-e-a I

cui al richiamato art. 606 co 1 lett E (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III
n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed
esauriente anche sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede. I giudici di seconde cure
hanno posto in evidenza come la partecipazione concorsuale del Seitaj si desuma agevolmente dalla
sua presenza sul luogo al momento dell’arresto in flagranza, sebbene la droga fosse materialmente

cellulare in possesso del Seitaj col coimputato Stasa, che hanno preceduto l’operazione di trasporto
della droga di cui al capo a) conclusasi con il sequestro della sostanza e l’arresto in flagranza dei
soggetti coinvolti.
Il ricorso è dunque inammissibile.
Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.000.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di curo 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.5.015

detenuta dal coimputato, nonché da alcune conversazioni telefoniche intercettate sull’utenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA