Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45960 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45960 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIGNOLI FABRIZIO N. IL 19/02/1981
avverso la sentenza n. 1103/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

In fatto e diritto
Pignoli Fabrizio, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano emessa in data 28.5.2014 a conferma della sentenza del GIP
Tribunale di Milano del 28.5.012 di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 81 cp, 73 co 1
dpr 309/90, per aver illecitamente acquistato al fine di venderla a terzi gr 500 di cocaina e per aver
ceduto due dosi di sostanza stupefacente.

rideterminazione della pena base da parte della Corte di Appello, a seguito della intervenuta
modifica legislativa che ha determinato la riduzione del trattamento sanzionatoria previsto per
l’ipotesi di cui all’art. 73 V comma dpr 309/90, per effetto della quale il minimo edittale, prima di
anni uno di reclusione, è stato abbassato a mesi sei ed euro 1.032,00 di multa.
Il ricorso è manifestamente infondato.
I giudici di secondo grado hanno spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto di confermare,
senza ridurla, la pena determinata dal primo giudice, previo riconoscimento dell’ipotesi di cui al
citato V comma art. 73 dpr 309/90, pari ad anni due mesi tre di reclusione ed euro 3.00 di multa,
benché siano sopravvenute nelle more del giudizio di appello, le modifiche legislative dell’art. 73
V comma dpr 309/90, che hanno introdotto una ipotesi autonoma di reato, in luogo della attenuante
ad effetto speciale, ed hanno ridotto la cornice edittale portandola, col secondo d.l. 16.5.014 n. 76
convertito nella legge 16.5.2014 n. 76, da un minimo di sei mesi di reclusione ed euro 1.032,00 di
multa ad un massimo di quattro anni ed euro 10.329,00 euro,
Essi hanno ritenuto, con apprezzamento congruo ed adeguatamente motivato insindacabile in
questa sede, di lasciare invariata la misura della pena irrogata dal primo giudice, pur essendo stato
nelle more del giudizio di appello abbassato il minimo edittale; contrariamente a quanto lamentato
dal ricorrente, hanno esaurientemente spiegato le ragioni mancata rideterminazione della pena,
rinvenibili nel rilievo che, benché il primo giudice abbia riconosciuto l’ipotesi di cui al V comma
art 73, tuttavia la gravità della condotta, desumibile del dato ponderale (gr 500 di cocaina), dalla
qualità dello stupefacente, dall’inserimento stabile e professionale dell’imputato nel mercato della
droga, come dimostra l’approvvigionamento di considerevole quantitativo destinato alla spaccio e
la disponibilità delle somme occorrenti per il suo acquisto, condotta dunque ai limiti della
sussumibilità nell’ipotesi del “fatto di lieve entità”, era tale da giustificare, nell’arco della forbice
edittale prevista da tale norma, la determinazione della pena in misura non prossima al minimo
edittale, comunque coincidente con quella fissata dal primo giudice in epoca antecedente la
modifica.
Il ricorso è dunque inammissibile.

Deduceva la difesa, a sostegno del ricorso, vizio di motivazione con riguardo alla mancata

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22. 5.015

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