Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45959 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45959 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
dAGOSTIN GIUSEPPE N. IL 02/09/1977
avverso la sentenza n. 40042/2013 TRIBUNALE di TRENTO, del
09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

In fatto e in diritto
D’ Agostin Giuseppe ha proposto appello avverso la sentenza in data 10.4.014 del Tribunale di
Trento in data 9.5.014, con la quale è stato condannato alla pena di euro 1.000 di ammenda per il
Trattandosi di sentenza di condanna alla pena dell’ammenda, essa, ai sensi dell’art. 593 n 3 c.p.p.,
è inappellabile.
Tuttavia, in applicazione del disposto di cui all’art. 568 n. 5 c.p.p., secondo cui l’impugnazione è

l’ha proposta, la Corte di Appello ha trasmesso gli atti a questa Corte di Cassazione, competente a
decidere.
Nelle more del procedimento è intervenuta la rinuncia al ricorso per Cassazione con dichiarazione
sottoscritta dal ricorrente depositata il 3.5.015.
Stante la ritualità della rinuncia, non rimane che dichiarare l’ inammissibilità del ricorso, ai sensi
dell’art. 591 lett d) c.p.p.
Non essendo la rinuncia supportata da alcuna giustificazione, si ritiene di porre a carico del
ricorrente la somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.5.015

sempre ammissibile, indipendentemente dalla qualificazione giuridica ad essa data dalla parte che

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