Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45958 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45958 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NARDI FRANCESCO N. IL 30/11/1980
avverso la sentenza n. 1831/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

In fatto e diritto
Nardi Francesco ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Reggio Calabria emessa in data 5.6.014 con la quale, in parziale riforma
della sentenza del GUP del Tribunale di Palmi del 18.7.013 di condanna del predetto per il reato di
cui all’art. 73 co 1 bis dpr 309/90, per aver illecitamente detenuto gr 500 marijuana, ha
rideterminato la pena anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa. .

riconoscimento dell’ipotesi di cui al V comma d.p.r. 309/90 e delle attenuanti generiche, nonché
in relazione alla entità della pena, ritenuta eccessiva. .
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, occorre innanzitutto premettere che i mutamenti normativi che hanno
interessato l’art. 73 V comma d.p.r. 309/90, per effetto dei quali l’ipotesi di lieve entità prevista
dal tale norma non costituisce più una attenuante ad effetto speciale ma un’autonoma fattispecie
di reato, con previsione di un trattamento sanzionatorio più mite (quanto al massimo edittale,
ridotto da sei anni a cinque anni di reclusione, invariata la pena pecuniaria, per effetto del d.l. 23
dicembre 2013, n. 146 convertito con modifiche nella legge 22 febbraio 2014, n. 10, art. 2, comma
1, lett. a), ulteriormente ridotto con previsione della pena della reclusione da sei mesi a quattro
anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 per effetto del successivo d.l. 20 marzo 2014, n.
36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, non hanno inciso sui parametri di
valutazione della lieve entità del fatto, che sono rimasti immutati.
Di conseguenza, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 73 V comma d.p.r. 309/90,
occorre fare riferimento, ai fini della valutazione della lieve entità, agli stessi criteri già previsti
dalla previgente formulazione della norma, sia quelli riguardanti l’azione (mezzi, modalità e
circostanze della stessa), sia quelli concernenti l’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle
sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa).
Tanto premesso, si osserva che i giudici di seconde cure , hanno posto a fondamento del diniego
dell’ipotesi di cui all’art. 73 co V d.pr 309/90, non solo il dato ponderale (gr 500 di marijuana) , già
di per sé solo indicativo della destinazione allo spaccio della sostanza, ma anche le modalità
dell’azione, segnatamente l’occultamento della sostanza in un bunker sotterraneo con accesso da un
ovile nella disponibilità dell’imputato, indicative di una organizzazione che denota un
professionale inserimento nelle organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti..
Tali elementi appaiono ostativi al riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità alla stregua dei principi
enunciati da questa Suprema Corte, secondo cui “in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di
lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all’esito della

Deduceva la difesa, a sostegno del ricorso vizio di motivazione con riguardo al mancato

formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del
2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta,
desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente
dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno
degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta
priva di incidenza sul giudizio. (Fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo il riconoscimento del

tossicodipendente dell’imputato, senza considerare i precedenti penali specifici e il quantitativo non
modesto di sostanza stupefacente detenuta).
Sez. 3, Sentenza n. 27064 del 19/03/2014 Ud. (dep. 23/06/2014)

Rv. 259664,

Sez. 4, Sentenza n. 43399 del 12/11/2010 Ud. (dep. 07/12/2010 ) Rv. 248947)
Altrettanto inammissibili sono le censure riguardanti la motivazione in ordine al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche.
Si rammenta in proposito che le statuizioni in ordine al riconoscimento o meno delle attenuanti
generiche, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, rientrano
nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che sfugge al sindacato di
legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da
sufficiente motivazione.( Sez. U, Sentenza. del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931, Sez.
2, Sentenza del 18/01/2011 Ud. (dep. 01/02/2011) Rv. 249163).
Orbene la sentenza impugnata ha fornito adeguata e congrua motivazione della scelta operata,
conforme ai criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p. e . ai principi espressi dalle richiamate pronunce
della Suprema Corte, fondata su un’attenta ponderazione della gravità della condotta e della
personalità del predetto, come desunta dalle modalità dell’azione e dal suo inserimento in contesti
di criminalità organizzata. .
Altrettanto inammissibile è la censura sull’eccessiva entità della pena,
I giudici di seconde cure, nel rideterminare la pena in conformità alla previgente disciplina dell’art.
73 d.p.r. 309/90 (legge Iervolino-Vassalli), reintrodotta a seguito della dichiarazione di
incostituzionalità del d.l. 72/2005 convertito nella 1. 49/2006 (1. Fini-Giovanardi ), di cui alla
sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, disciplina che prevede un trattamento sanzionatorio
differenziato fra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, hanno motivatamente e condivisibilmente
determinato la pena in misura non di molto superiore al limite edittale di due anni previsto
attualmente per le droghe leggere (art. 73 IV comma) attestandosi sulla misura di anni tre ed euro
6.500 di multa, avuto riguardo al quantitativo di stupefacente, alla modalità della condotta, come
sopra descritte, e alla personalità dell’imputato.

fatto di lieve entità per avere il giudice attribuito rilievo decisivo soltanto alla condizione di

• Il ricorso è dunque inammissibile
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Così deciso il 22.5.2015

della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

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