Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45955 del 22/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 45955 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI CANOSA PASQUALE N. IL 30/11/1969
avverso la sentenza n. 160/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

In fatto e in diritto
Di Canosa Pasquale, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso
la sentenza della Corte di appello di Bari 30.4.014 emessa in data 29.11.2013 che, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Bari 5.6.012, di condanna del predetto per il reato di cui
all’art. 1 e 1 bis 2 L. 683/83 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali
sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, aveva dichiarato non doversi procedere per le

Lamenta il ricorrente violazione delle legge in quanto nel giudizio di primo grado si è proceduto
all’assunzione di un teste che non era stato indicato nella lista del P.M, . in violazione delle norme
del codice di procedura che disciplinano le modalità di ammissione dei testi e che tale deposizione
era stata disposta dal giudice ex art. 507 c.p.p. prima ancora che fosse terminata l’istruttoria
dibattimentale, in evidente violazione del disposto dell’art.507 c.p.p. che prevede l’esercizio dei
poteri ufficiosi istruttori del giudice solo al termine dell’acquisizione delle prove.
Il ricorso è manifestamente infondato
Benchè il teste Severino non figurasse nella lista dei testi della pubblica accusa, la sua assunzione è
del tutto rituale in quanto è stata disposta dal giudice ai sensi dell’art. 507 c.p.p., nell’esercizio dei
poteri istruttori di ufficio riconosciutigli dalla citata norma. Né vale ad escludere la legittimità della
prova la circostanza che sia stata disposta nel corso dell’istruttoria dibattimentale e non al termine,
in quanto secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’assunzione di una testimonianza ai
sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso da quello indicato dalla norma (“terminata
l’acquisizione delle prove”) costituisce mera irregolarità che non determina alcuna sanzione di
nullità o inutilizzabilità, non essendo la stessa affetta da inutilizzabilità o da nullità di ordine
generale ricollegabile all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l’escussione di un teste,
“anticipata” rispetto al termine di acquisizione delle prove, non può incidere sull’assistenza, sulla
rappresentanza o sull’intervento dell’imputato.
Sez. 3, Sentenza n. 45931 del 09/10/2014 Ud. (dep. 06/11/2014) Rv. 260871
ez. 5, Sentenza n. 26163 del 11/05/2010 Ud. (dep. 08/07/2010 ) Rv. 247896
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile

Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 1.000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

violazioni relative alla mensilità fino a giugno 2006 perché estinte per prescrizione.

Così deciso il 22.5.015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA