Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45953 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45953 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FASANG FABRIZIO N. IL 06/12/1971
avverso la sentenza n. 1925/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
11/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 22/05/2015

Ritenuto in fatto
Fasano Fabrizio ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza Corte di
Appello di Salerno in data 11.2.2014 emessa a conferma della sentenza dal Tribunale di Salerno
del 13.3.012 di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 81 c.p. e 2 divo 463/83 per omesso
versamento, quale legale rappresentante della omonima ditta individuale, delle ritenute
previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

per provvedere al pagamento dei contributi, con conseguente applicazione della causa di non
punibilità prevista dall’art. 2 co 1 bis divo 463/83 , essendo stato l’avviso di accertamento
dell’INPS irritualmente notificato, in quanto consegnato a persona diversa dal destinatario e da
questi sconosciuta.
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’atto contenente l’avviso di accertamento è stato notificato a mezzo raccomandata a.r. presso la
residenza dell’imputato.
Come condivisibilmente argomentato dai giudici di seconde cure, il fatto che l’avviso di
ricevimento rechi la dicitura “firma per esteso del ricevente” è indicativo della consegna dell’atto al
destinatario. ,La legge 890/1982, difatti, prescrive che, nel caso di consegna dell’atto a persona
diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione dalla qualità rivestita dal
consegnatario con l’aggiunta, se si tratta di familiare, dell’ indicazione di convivente anche se
temporaneo. La mancata indicazione di tale qualità e circostanze porta ad escludere porta ad
escludere che il ricevente sia persona diversa dal destinatario; diversamente l’agente postale
avrebbe dovuto accertare la capacità di ricevere la raccomandata e precisare sull’avviso di
ricevimento la qualifica del consegnatario.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che si stima determinare in euro 1.000.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22. 5.014.

L’imputato ha dedotto violazione di legge con riguardo al mancato decorso del termine di tre mesi

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