Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4595 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4595 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICOSCIA GIUSEPPE N. IL 20/07/1983
avverso la sentenza n. 1139/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro in
parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa la recidiva contestata,
rideterminava in anni uno di arresto la pena inflitta, con le circostanze attenuanti
generiche, a Giuseppe Nicosia in relazione al reato di cui all’art. 699 cod. pen.
per avere portato fuori della propria abitazione un coltello a scatto.

fiducia, deducendo il vizio della motivazione e rilevando la mancata valutazione
della prova fondata su elementi del tutto generici ed incerti disattendendo
risultanze probatorie certe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero,ft censure mosse dal ricorrente sono, all’evidenza, del tutto
aspecifiche.
Peraltro, avendo la Corte territoriale indicato in maniera logica ed esauriente
le argomentazioni poste a fondamento della propria decisione i rilievi sono,
altresì, manifestamente infondati.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso il 29 ottobre 2013.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di

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