Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45943 del 29/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 45943 Anno 2015
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTINORI DAVIDE N. IL 07/07/1988
avverso l’ordinanza n. 389/2015 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
02/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
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Data Udienza: 29/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2/7/2015 il Tribunale di Salerno confermava in sede di
riesame l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere
emessa nei confronti di Antinori Davide in data 23/5/2015 dal GIP di quel
Tribunale per i seguenti reati: associazione finalizzata allo spaccio ex art. 74
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in veste di rifornitore, almeno fino al febbraio 2011
(capo 1), con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 I 203/91; rifornimento di
sostanze stupefacenti ex artt. 81 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990, in

dell’aggravante di cui all’art. 7 L 203/91; estorsione aggravata anche ex art. 7 L
203/91, in danno di Podeia Cosimo, Magliano Pierpaolo,

e arbagallo Filippo e

Cesaro Paolo, dai quali in concorso con altri si faceva dare tre autovetture e una
somma di denaro a pagamento di forniture pregresse, fatto risalente al 6/7
aprile 2011 (capo 103).

2. Il Tribunale richiamava, condividendola, l’ordinanza genetica, incentrata
sull’individuazione di un sodalizio che vedeva al vertice i rifornitori napoletani, al
centro i capi promotori dell’associazione e a valle gli spacciatori operanti per
conto del gruppo nel territorio di Battipaglia.
Quanto all’Antinori rilevava che lo stesso, a livello di gravità indiziaria, era
individuato quale rifornitore da plurime dichiarazioni accusatorie, tutte attendibili
e non inficiate da apparenti imprecisioni prospettate dalla difesa, non incidenti
sul nucleo centrale del racconto.
In particolare si basava sul racconto di Podeia Cosimo che aveva iniziato a
rifornirsi da Riccio Francesco, di cui l’Antinori era cognato, e aveva descritto i
rapporti con i napoletani, compreso l’Antinori, che si recavano a Battipaglia a
ritirare il corrispettivo delle forniture a credito finché costoro, tra i quali era da
annoverarsi anche Nappello Valerio, avevano preteso la consegna di autovetture
per sanare il debito relativo a forniture rimaste impagate: il Podeia aveva
indicato l’Antinori come colui che si era recato a Battipaglia più volte anche con
Riccio a prendere i soldi e aveva accompagnato lui e altri al cospetto del
Nappello per concordare il pagamento dopo il sequestro di droga eseguito dalla
P.G. nei confronti di Molinaro Marco.
Il Tribunale invocava anche annotazioni di P.G. nelle quali si segnalava la
presenza di Antinori a Battipaglia il 30/5/2011, allorché l’Antinori era stato
sottoposto ad identificazione, nonché conversazioni intercettate tra Podeia
Cosimo e Riccio Francesco, riguardanti specificamente la vicenda del fermo per
identificazione dell’Antinori e altre riferite ad incontro del 22/2/2011.

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favore dei soggetti a capo dell’associazione (capo 3), con esclusione

Quanto al fatto estorsivo di cui al capo 103, il Tribunale invocava le
annotazioni del 6/7 aprile 2011 e rilevava che la condotta sarebbe dovuta
imputarsi sul piano indiziario e logico anche ad Antinori che aveva partecipato
alla fase dei viaggi a Battipaglia per ottenere il pagamento delle forniture.
Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale rilevava il concreto, attuale ed
elevato pericolo di reiterazione, a fronte di un perdurante radicamento nel
settore dello spaccio in relazione al quale non era ravvisabile alcun elemento
specifico atto a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia

3. Presentava ricorso il difensore dell’Antinori, deducendo: violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 192,
commi 3 e 4, cod. proc. pen.; violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) in
relazione all’art. 309 cod. proc. pen.; violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e)
cod. proc. pen., per motivazione insufficiente e contraddittoria.
3.1. In particolare adduceva che alla difesa dell’Antinori erano state
attribuite conclusioni non pertinenti, inerenti alla riferibilità delle intercettazioni a
tal Ruggiero, mentre si era omesso di valutare le censure formulate nella
memoria difensiva depositata all’udienza del 29/6/2015.
Si sottolineava come fosse stato dedotto che la partecipazione dell’Antinori
era basata solo sulle dichiarazioni di Podeia Cosimo in assenza di riscontri idonei
a dare contezza dal punto di vista materiale della stabilità e continuità dei
rapporti con il sodalizio criminoso e sotto il profilo psicologico della
consapevolezza di fornire un sostegno all’attività illecita svolta
dall’organizzazione operante alle spalle del Podeia.
Si rimarcava come fosse stato parimenti dedotto che non vi era prova
dell’esclusività del rapporto di fornitura da parte del Riccio, di cui l’Antinori era
considerato collaboratore, e si riportavano passi delle dichiarazioni del Podeia dai
quali si sarebbe dovuto desumere che costui e il suo gruppo si erano avvalsi di
plurimi fornitori.
I contribuiti dei napoletani sarebbero stati dunque occasionali ed
estemporanei, senza continuità, stabilità e previo accordo.
Il rapporto conflittuale tra il Riccio e il clan era attestato dall’episodio
estorsivo di cui al capo 103), che avrebbe dimostrato l’assenza di vincolo
associativo.
3.2. Quanto al ruolo dell’Antinori erano mancati i necessari riscontri
individualizzanti, essendosi l’accusa incentrata sulle sole dichiarazioni del Podeia
Cosimo, che aveva riconosciuto l’Antinori in fotografia come cognato di Riccio,
che aveva compiuto plurimi viaggi a Battipaglia, non essendo però bastevole
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carceraria.

riscontro di ciò il fatto che l’Antinori fosse stato controllato a Battipaglia in data
30/5/2011, ferma restando l’assenza di contatti tra l’Antinori e altri partecipanti
all’associazione.
3.3. Anche in relazione al capo 3) sarebbe dovuta ravvisarsi assenza di
riscontri, come già evidenziato nella memoria difensiva.
3.4. Quanto al capo 103), relativo alla condotta estorsiva, la difesa aveva
già sollevato la questione del criterio di valutazione delle dichiarazioni rese da
Podeia Cosimo, in ordine alla quale il Tribunale non aveva fornito risposta.

dichiarante informato sui fatti e non come indagato in procedimento connesso o
collegato, così da rendere necessaria l’individuazione di riscontri.
In secondo luogo le stesse dichiarazioni del Podeia sarebbero dovute
reputarsi inidonee a qualificare il ruolo svolto dall’Antinori, essendosi a tal fine
riprodotti, come già fatto nella memoria difensiva, passi tratti da diverse
dichiarazioni del Podeia, dai quali era dato desumere ogni volta un ruolo diverso
o l’assenza di ruolo da parte dell’Antinori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in sintesi, deduce in ordine logico vizio di motivazione in ordine
alla configurabilità del ruolo organico dei fornitori, vizio di motivazione in ordine
alla posizione dell’Antinori in relazione ai reati sub 1) e 3), vizio di motivazione in
ordine alla posizione dell’Antinori in relazione al reato sub 103).

2. Deve premettersi peraltro che «vitiatur sed non vitiat» il riferimento fatto
nell’ordinanza del Tribunale all’asserita contestazione di intercettazioni
concernenti tal Ruggiero, trattandosi all’evidenza di mero refuso, che non ha in
alcun modo influito sulla decisione.

3. Quanto alla struttura della motivazione dell’ordinanza del Tribunale di
Salerno, va sottolineata la piena legittimità del richiamo dell’ordinanza genetica,
tale da saldare in un unico corpo le valutazioni di merito.
La Corte di cassazione afferma invero che «in tema di misure cautelari
personali, non è affetta da vizio di motivazione l’ordinanza del tribunale del
riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato,
recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano
reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di
motivazione dell’uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall’altro»
(Cass. Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085).
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7/11

Era in primo luogo erroneo che Podeia potesse considerarsi al riguardo come

Ben possono trovare risposta in tale richiamo anche eventuali censure
formulate con memoria difensiva, allorché le stesse non tengano compiutamente
conto della motivazione dell’ordinanza genetica e risultino dunque del tutto
inidonee a incidere sull’impianto della complessiva motivazione.
In tali casi il discorso giustificativo della decisione deve essere dunque
sindacato in sede di legittimità tenendo conto della convergenza dei due
provvedimenti. Peraltro allorché il Tribunale introduca proprie autonome
valutazioni, che si discostino dall’ordinanza genetica, il sindacato deve essere

4. Ciò premesso, si rileva che non è stata in linea generale contestata la
configurabilità di un’associazione per delinquere, ma si è dedotto che
erroneamente sono stati ritenuti compartecipi i fornitori napoletani, in assenza di
un rapporto di esclusiva.
Sul punto il ricorso è infondato, peraltro sfiorando l’inammissibilità.
4.1. La riproduzione frammentaria di passi delle dichiarazioni rese da Podeia
Cosimo è in realtà inidonea a sorreggere l’assunto, se non per la parte in cui da
quei passi si evince in effetti che il gruppo di Battipaglia, facente capo a Padeia
Cosimo, Magliano Pierpaolo e Pastina Paolo, si era avvalso nel corso del tempo
anche di altri fornitori.
Ma ciò non basta a rendere la censura fondata.
Ed invero la circostanza dedotta è pacifica e ampiamente rappresentata
nella richiamata ordinanza genetica.
Senonché la doglianza non tiene in alcun modo conto del complessivo
ragionamento probatorio fatto proprio dal Tribunale di Salerno e di come è stato
descritto nell’ordinanza genetica l’evolversi del rapporto con i fornitori
napoletani.
4.2. Deve premettersi che il tema dell’inserimento organico dei fornitori in
un’associazione per delinquere dedita al narcotraffico è stato affrontato più volte
dalla Corte di cassazione.
Si è così affermato che «il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente,
da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile – riconducibile alla
“affectio societatis” -, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica,
attraverso l’esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata
dell’accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra
loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il
contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia
superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato
un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo»
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condotto con specifico riguardo al provvedimento impugnato.

(Cass. Sez. V, n. 32081 del 24/6/2014, Cera, rv. 261747; Cass. Sez. 3, n. 21755
del 12/3/2014, Anastasi, rv. 259881).
Analogamente si è sostenuto che «l’associazione per delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in
essere da persone accomunate dall’identico interesse di realizzazione del profitto
mediante il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi di un vincolo durevole che
accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono
per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla

diversità di scopo personale, né la diversità dell’utile, ovvero il contrasto tra gli
interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo
svolgimento dell’intera attività criminale» (Cass. Sez. 6, n. 3509 del 10/1/2012,
Ambrosio, rv. 251574).
In tale prospettiva deve ritenersi che il rapporto di esclusiva costituisca un
elemento certamente idoneo a corroborare l’inserimento organico del fornitore
nell’associazione, che può peraltro essere in concreto ravvisato, in presenza di
altri indici, anche quando il rapporto di esclusiva non sussista.
Rileva infatti primariamente che il rapporto tra fornitore e acquirente finisca
per assumere la connotazione di canale di rifornimento di valenza biunivoca, cioè
di strumento operativo di cui il sodalizio dispone nello stabile interesse sia di chi
rifornisce sia di chi acquista.
4.3. Nel caso di specie il Tribunale ha osservato che: il rapporto di fornitura
con i napoletani si era protratto per parecchio tempo; in una prima fase un
ragazzo del gruppo di Battipaglia si recava a prendere lo stupefacente a Scampia
con il Riccio che veniva direttamente o mandava il fratello piccolo; le forniture
erano aumentate progressivamente; anche Antinori Davide partecipava
all’associazione, recandosi a Battipaglia per ritirare il corrispettivo delle singole e
reiterate forniture in favore del gruppo, capeggiato dalla triade, con il quale era
stata pattuita una linea di fornitura in conto vendita con pagamenti sistematici
per ottenere le forniture successive.
Tale sintetica esposizione degli elementi ben più ampiamente rappresentati
nell’ordinanza genetica, costituisce idonea analisi del quadro probatorio, ai fini
della configurazione del rapporto organico intercorrente tra il gruppo di
Battipaglia e i fornitori napoletani.
4.4. Del resto nell’ordinanza genetica era stato posto in luce il significato
delle dichiarazioni rese da Podeia Cosimo e da Citarelli Gianluca ai fini dell’esatta
ricostruzione della nascita e dell’operatività del sodalizio.

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costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la

Entrambi fra l’altro, secondo quanto esposto in detta ordinanza, richiamata
dal Tribunale in sede di riesame, avevano chiarito che il gruppo si riforniva nel
napoletano, anche organizzando apposite staffette.
Rilievo era stato poi attribuito anche alle dichiarazioni di Magliano Luca, che
aveva suffragato l’esistenza del sodalizio e il rapporto con i fornitori napoletani,
con i quali Podeia Cosimo e gli altri, a fronte di plurime forniture e di alcuni
sequestri di sostanza stupefacente eseguiti dalle forze dell’ordine, erano rimasti
esposti per circa euro 400.000,00.

riconoscersi alle operazioni di intercettazione, che avevano consentito di
suffragare i molteplici viaggi di rifornimento a Napoli.
Detta ordinanza aveva dunque posto in luce, ai fini della configurazione
dell’inserimento organico dei fornitori, la continuità dei rapporti nonché la
quantità e la periodicità degli acquisti, in conseguenza della quale gli acquirenti
potevano contare su una fonte di approvvigionamento e i fornitori su una linea di
smercio, fondamentale per conseguire cospicui guadagni (ordinanza genetica a
pag. 151).
L’ordinanza aveva altresì posto in luce la nascita del rapporto tra Podeia
Cosimo e Riccio Francesco, mediato da Barbato Cosimo, aveva segnalato che il
rapporto si era consolidato attraverso forniture di cocaina, hashish, marijuana e
skunk nell’ordine di circa 2 chilogrammi di cocaina e fino a 50 chilogrammi di
hashish al mese, finché il gruppo di Battipaglia aveva accumulato un debito di
euro 400.000,00, che aveva messo in crisi quel rapporto, cosicché era stato
Barbato Cosimo, a quel punto, cioè dall’estate del 2011, a provvedere a taluni
rifornimenti.
Tra i fornitori napoletani erano stati inclusi, fra gli altri, oltre a Riccio, anche
Nappello Valerio e Antinori Davide, indicato come colui che più volte si era recato
a Battipaglia a reclamare i pagamenti.
4.5. L’analisi compiuta nell’ordinanza genetica, al di là della sussistenza o
meno di un rapporto di esclusiva, di per sé privo di rilevanza decisiva, conduce a
conclusioni coerenti e logiche, tali da legittimare la sussunzione dell’accertato
rapporto continuativo di fornitura all’interno dello schema dell’inserimento
organico.
Risulta infatti a tal fine dirimente, nel quadro degli elementi posti in luce, la
dimensione temporale (almeno un anno, per quanto esposto nell’ordinanza
genetica, a partire dalle prime intese con il Riccio, via via consolidatesi) e
quantitativa e il corrispondente utilizzo di una linea implicante continuità di
rapporti di tipo fiduciario, essendo evidente che un’operatività in conto vendita
su larga scala, incentrata sull’affidamento di forniture in vista del recupero del
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/

Nell’ordinanza genetica era stato ancora sottolineato il valore da

capitale riveniente dall’attività di spaccio organizzata dagli acquirenti, postula
non solo una generica convergenza di interessi ma anche una specifica
disponibilità a contribuire allo sviluppo della rete operativa, che dà sostanza ad
un sodalizio dedito al narcotraffico.
Per contro risulta irrilevante, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso,
l’episodio che forma oggetto del capo 103), incentrato sull’azione estorsiva posta
in essere per ottenere dal gruppo di Battipaglia il pagamento di forniture
arretrate.

commissione di reati in materia di stupefacenti la compresenza di posizioni
potenzialmente antagoniste, che trovano una linea comune per soddisfare i
rispettivi interessi, pur correlati a prospettive diverse.
Proprio il rapporto tra fornitore e cliente può valere a rappresentare tale
situazione, che risulta del tutto compatibile con l’azione del sodalizio e che nel
contempo può dare vita a contrasti e conflitti, destinati spesso a far cessare il
vincolo associativo.
La rappresentazione della crisi tra il gruppo di Battipaglia e i fornitori
napoletani, culminata nell’azione estorsiva di cui al capo 103), non può di per sé
essere utilizzata come elemento dissonante con il pregresso rapporto organico,
valendo semmai sul piano logico e delineare un sopravvenuto punto di frattura.
Di qui l’infondatezza del motivo incentrato sul significato del rapporto di
fornitura.

5. Il secondo profilo dedotto dal ricorso concerne l’asserito vizio di
motivazione in ordine al ruolo dell’Antinori e al suo coinvolgimento nei
rifornimenti di sostanza stupefacente, quale esponente del gruppo napoletano.
5.1. Si deduce che la gravità indiziaria sarebbe stata ravvisata non sulla
base di plurime convergenti dichiarazioni accusatorie, bensì sulla base delle sole
dichiarazioni di Podeia Cosimo, sentito quale collaboratore di giustizia e indagato
nel medesimo procedimento, quale capo e promotore della medesima
organizzazione, dichiarazioni non corroborate da adeguati riscontri.
Il Tribunale ha in effetti parlato di plurime dichiarazioni ma in concreto ha
fatto riferimento a quelle rese da Podeia Cosimo, osservando che a detta di
costui, il quale aveva proceduto anche ad individuazione fotografica, l’Antinori,
indicato come cognato di Riccio Francesco, aveva fatto parte del gruppo dei
fornitori e si era recato più volte a Battipaglia per ricevere il pagamento delle
forniture, in particolare il giorno 22/2/2011, giungendo, unitamente al Riccio, a
bordo di una Smart a lui intestata, e poi ancora il giorno 30/5/2011, a bordo di
una Toyota IQ, intestata al Riccio.
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Rientra pienamente nella logica del gruppo associato dedito alla

Secondo il Tribunale erano stati acquisiti plurimi riscontri, costituiti da
annotazione di P.G. riferita al riconoscimento dell’Antinori in data 22/2/2011 da
parte dell’Ass.te Caso Massimo, che aveva individuato il predetto in Battipaglia a
bordo della Smart, e da ulteriore annotazione del 30/5/2011 della Squadra
Anticrimine di Battipaglia, che aveva proceduto all’accompagnamento
dell’Antinori in Commissariato per la compiuta identificazione.
Inoltre ha segnalato il Tribunale la conversazione intercorsa tra Riccio e
Podeia Cosimo, proprio nel frangente in cui l’Antinori era stato condotto in

In realtà l’ordinanza genetica, sul punto richiamata per intero e dunque
pienamente valorizzabile ai fini della definizione del quadro probatorio valutato ai
fini del giudizio di gravità indiziaria, ha preso in considerazione l’avvenuto
riconoscimento di Antinori Davide anche da parte di Podeia Paolo nonché una
serie di conversazioni telefoniche indicative del rapporto di debito maturato con i
fornitori e del ruolo dell’Antinori.
In particolare è stata menzionata la conversazione captata nella vettura del
Podeia, risalente al 22/2/2011 (prog. 339, riportata a pag. 163 dell’ordinanza
genetica), nel corso della quale si era parlato di cifre con il Riccio e quest’ultimo
aveva in particolare ammonito il Podeia che in caso di mancato pagamento “ci
affondano a tutti e quattro”, frase che a detta del Podeia sarebbe dovuta
intendersi come riferita allo stesso Podeia, al suo collaboratore Molinaro, nonché
allo stesso Riccio e all’Antinori.
Inoltre si è fatto riferimento alla conversazione del 4/2/2011, nel corso della
quale il Podeia aveva parlato di “Tonino” venuto sotto casa, personaggio poi
individuato dallo stesso Podeia nell’Antinori, cognato di Riccio.
Più in dettaglio nell’ordinanza genetica si è poi fatto riferimento alla
conversazione tra Riccio e Podeia del 30/5/2011, intercorsa durante il fermo per
identificazione dell’Antinori, nel corso della quale il Riccio aveva espresso
interessamento per la situazione, fra l’altro chiedendo al Podeia di vedere “se
stanno ancora là”.
5.2. A fronte di tutto ciò il ricorso è sul punto inammissibile per evidente
genericità.
Si deduce soltanto la mancata valutazione della posizione dell’Antinori in
ordine al suo ruolo nel sodalizio e nelle forniture di droga, quando in realtà sia il
Tribunale sia soprattutto il G.I.P. avevano ampiamente valutato il tema,
segnalando la vicinanza dell’Antinori al principale interlocutore del Podeia, cioè il
Riccio, nonché la sua strategica presenza a Battipaglia in significativi contesti,
caratterizzati dalla trattazione degli affari in materia di stupefacenti e dalle

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Commissariato.

pressanti richieste dei fornitori di ottenere il pagamento dei propri ormai rilevanti
crediti.
Inoltre non corrisponde alla realtà del quadro probatorio rappresentato dal
Tribunale, anche attraverso il richiamo dell’ordinanza genetica, che le
dichiarazioni del Podeia Cosimo non avessero avuto riscontri, essendo stato fatto
invece riferimento a plurime situazioni nelle quali era stata accertata l’effettiva
presenza dell’Antinori a Battipaglia, in un caso, cioè, il 22/2/2011, addirittura
con il Riccio e a bordo di vettura intestata all’Antinori, fermo restando che in

palesato la necessità del pagamento anche nell’interesse dell’Antinori.
Sempre la stretta vicinanza dell’Antinori al Riccio era stata accertata anche il
giorno 30/5/2011, allorché l’Antinori era stato identificato e nel contempo Riccio
e Podeia avevano parlato di quella situazione.
Posto dunque che il gruppo dei fornitori, per come risulta dal provvedimento
impugnato, era rappresentato proprio dal Riccio, la vicinanza dell’Antinori a
quest’ultimo e il suo essere presente a Battipaglia per ragioni che non risultano
essere state diversamente spiegate, costituisce elemento che si salda
strettamente con la puntuale chiamata in correità operata dal Podeia Cosimo,
fermo restando il riconoscimento dell’Antinori, operato, per come emerge
dall’ordinanza genetica, da Podeia Paolo.
In tale prospettiva risulta essere stato delineato il consapevole ruolo del
ricorrente: ma allora deve ritenersi che la gravità indiziaria in ordine ai reati sub
1) e sub 3) sia stata correttamente motivata, risultando per contro gli argomenti
dedotti nel ricorso meramente apodittici, privi di qualsivoglia concreta aderenza
alla motivazione esposta nel provvedimento impugnato, anche attraverso il
richiamo dell’ordinanza genetica.

6. Diverse conclusioni debbono trarsi con riferimento all’episodio estorsivo
di cui al capo 103).
6.1. Il Tribunale in questo caso ha ripetuto un rilievo contenuto
nell’ordinanza genetica circa il fatto che l’Antinori aveva portato il Podeia dal
Nappello per concordare la consegna dei soldi dopo il sequestro della droga ai
danni di Molinaro Marco.
Inoltre ha ritenuto di poter ravvisare la gravità indiziaria sul piano logico
sulla base dell’osservazione che comunque l’Antinori aveva partecipato a tutta la
fase pregressa dei viaggi a Battipaglia, anche con il Riccio, per ottenere il
pagamento del debito.
6.2. Ma già con memoria difensiva era stato dedotto in sede di riesame che
non era condivisibile il criterio di valutazione delle dichiarazioni del Podeia in
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quella giornata, stando alla conversazione citata dal G.I.P., il Riccio aveva

ordine al fatto estorsivo: in particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal
G.I.P., non si sarebbe potuta attribuire a Podeia Cosimo la veste di persona
informata sui fatti anziché quella di indagato in procedimento connesso o
collegato, per il solo fatto che egli fosse persona offesa della condotta estorsiva.
Inoltre si era fatto riferimento, riportando passi di diverse dichiarazioni del
Podeia, al diverso ruolo che in ciascuna di esse sembrava essere stato attribuito
dal Podeia ad Antinori Davide, in un caso come soggetto che aveva
accompagnato altri giovani a Battipaglia dove avrebbero dovuto prelevare le

come soggetto che aveva accompagnato il Podeia al cospetto di Nappello Valerio,
indicato come primus inter pares del gruppo dei fornitori napoletani, al fianco del
Riccio, e in un altro addirittura come soggetto che non aveva avuto alcun ruolo.
6.3. Va subito rilevato che l’ordinanza genetica sul punto non ha
correttamente inquadrato la veste di Podeia Cosimo.
Ai fini della qualifica soggettiva del dichiarante non è infatti rilevante che lo
stesso assuma veste di persona offesa con riguardo al reato relativamente al
quale vanno specificamente valutate le dichiarazioni: il contrario assunto,
incentrato sulla maggiore pregnanza da attribuirsi alla veste di persona offesa, è
stato infatti definitivamente smentito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, che in particolare hanno segnalato come quell’orientamento non
tenesse conto delle modifiche apportate all’art. 197, comma 2, cod. proc. pen.
dalla legge 63 del 2001, in forza delle quali vi è divieto di testimonianza, salva
l’ipotesi della testimonianza assistita, nel caso di soggetti imputati/indagati per
reati connessi o collegati, in questi ultimi inclusi ai sensi dell’art. 371 comma 2,
lett. b), cod. proc. pen., quelli commessi in occasione di altri o per conseguirne o
assicurarne al colpevole il prodotto, il profitto o il prezzo o l’impunità, o in danno
reciproco (Cass. Sez. U., n. 12067 del 17/12/2009, dep. nel 2010, De Simone,
rv. 246375: tale pronuncia ha tuttavia attribuito rilievo al fatto dell’intervenuta
archiviazione, idoneo ad elidere l’incompatibilità alla testimonianza).
Nel caso di specie è evidente che Podeia Cosimo riveste la prevalente qualità
di indagato in procedimento connesso, in relazione all’associazione per
delinquere, oltre che quella di indagato in procedimento interprobatoriamente
collegato, quanto all’acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti, fermo
restando che tali reati a loro volta sono strutturalmente collegati a quello di
estorsione, commesso proprio in ragione delle pregresse operazioni di
rifornimento di sostanze stupefacenti, costituenti l’antecedente necessario per
comprendere il significato del fatto estorsivo e comunque funzionati alla
realizzazione del profitto perseguito dai fornitori.

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vetture, oggetto dell’estorsione, a parziale scomputo del debito, in un altro caso

Ciò non significa che le dichiarazioni di Podeia Cosimo siano inutilizzabili,
essendo state comunque rese nelle forme di legge, ma solo che la loro
valutazione implica la sussistenza di riscontri esterni individualizzanti agli effetti
dell’art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen.
6.4. A fronte della deduzione di tale non secondaria questione, il Tribunale,
non solo ha omesso qualsivoglia specifica motivazione sul punto, ma ha anche
omesso di prendere posizione sul rilevante tema riguardante il ruolo assunto in
concreto dall’Antinori con riguardo al fatto estorsivo, tema che era stato

attenta analisi.
In concreto il Tribunale si è limitato a ribadire che l’Antinori avrebbe portato
il Podeia dal Nappello per concordare la consegna dei soldi, ma ha omesso di
contestualizzare adeguatamente l’episodio, in particolare non chiarendo se la
condotta attribuita all’Antinori dovesse intendersi tenuta in corrispondenza del
fatto estorsivo ovvero in altra precedente circostanza.
La circostanza assume rilievo anche sul piano della coerenza della
motivazione.
Infatti di seguito, in sede di verifica della contestazione sub 103), il
Tribunale ha mostrato di ritenere sussistente la gravità indiziaria a carico
dell’Antinori sul piano logico, alla luce dei precedenti viaggi a Battipaglia anche
con il Riccio per ottenere il pagamento del debito.
Ma in realtà per tale via si perviene ad un’affermazione in parte insufficiente
e in parte contraddittoria rispetto alla precedente.
I precedenti viaggi a Battipaglia infatti, se plausibilmente sono stati
valorizzati in relazione al concorso nelle operazioni di fornitura e in relazione al
ruolo nel sodalizio, non potrebbero implicare altresì la compartecipazione
all’ideazione e realizzazione della condotta estorsiva, che si colloca su un piano
del tutto diverso sotto il profilo materiale e psicologico, anche se ha alla base il
comune interesse.
D’altro canto se si fosse inteso collocare l’episodio dell’accompagnamento
del Podeia al cospetto del Nappello in corrispondenza o in prossimità della
realizzazione del fatto estorsivo, non vi sarebbe stata necessità di valutare la
prova sul piano logico, già risultando la nitida rappresentazione della
compartecipazione.
Ciò implica che la motivazione è carente sul piano logico e in relazione alle
specifiche deduzioni difensive sul punto, imponendosi solo

in parte qua

l’annullamento dell’ordinanza, in modo che sia rivalutato il tema anche alla luce
delle osservazioni difensive, essendo necessario che venga verificato con

12

ampiamente evocato nella memoria difensiva e che richiedeva una preliminare e

precisione il ruolo in concreto avuto dall’Antinori in relazione al fatto estorsivo di
cui al capo 103).

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al capo 103) e rinvia per nuovo
esame al Tribunale di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 29/10/2015

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