Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4594 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4594 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONFORTE SALVATORE N. IL 09/11/1962
avverso la sentenza n. 1384/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 29/10/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania
confermava la decisione di primo grado con la quale, all’esito del giudizio
abbreviato, Salvatore Monforte veniva condannato, con le circostanze attenuanti
generiche, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione
al reato di detenzione illegale di una pistola e del relativo munizionamento.
mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della
motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine alla prova della
responsabilità per il reato contestato sotto il profilo soggettivo ribadendo di
avere rinvenuto casualmente l’arma e di non averla consegnata immediatamente
essendo ufficiale della polizia municipale.
Lamenta, quindi, che ha errato la Corte di merito ad escludere la legittima
detenzione temporanea dell’arma negando l’esimente dell’adempimento del
dovere, pur riconoscendo la qualifica di pubblico ufficiale dell’imputato, e
ritenendo integrata la fattispecie con la mera detenzione.
Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge in relazione
al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento dell’attenuante
speciale dell’ipotesi di lieve entità desumibile anche dal cattivo funzionamento
dell’arma.
Con memoria in data 11.10.2013 il ricorrente ribadisce le predette
doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato
inammissibile.
La motivazione della sentenza impugnata completa ed esaustiva sotto il
profilo logico sui punti oggetto di specifica contestazione, si sottrae alle censure
che le vengono mosse dal ricorrente, peraltro, fondate su argomenti ampiamente
esaminati nella motivazione e, comunque, su valutazioni di merito sottratte al
sindacato di legittimità.
La sentenza è sostenuta, con specifico riferimento alla ritenuta insussistenza
dei presupposti per riconoscere l’attenuante in parola, da argomenti plausibili,
riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
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2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
Così deciso, il 29 ottobre 2013.
cassa della ammende.