Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45931 del 04/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 45931 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BECCHI DINO N. IL 11/04/1963
avverso la sentenza/ordinanza n. 1028/2013 CORTE APPELLO di
ROMA, del 10/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ). ‘
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Udito, per I arte civile, l’Avv
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A, t

Data Udienza: 04/11/2015

42028/14 RG

1

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Roma con sentenza del 10.3.2014 ha confermato la
condanna di Dino Becchi, in servizio presso il NORM Carabinieri di Pomezia,
riqualificando ai sensi dell’art. 319-quater c.p. il reato di concussione ex art. 317
c.p. ritenuto dal Tribunale di Velletri il 16.5.2012 e rideterminando coerentemente

merito, Becchi si era fatto consegnare e aveva trattenuto (non redigendo alcuna
ricevuta) la somma di 300 euro in contanti in relazione ad una serie di infrazioni
(accertate la mattina, p. 1 sent. GUP), una delle quali comportava il ritiro della
patente. Tale patente, che al momento del controllo non era in possesso del
conducente, era stata ritirata personalmente il pomeriggio dal militare presso
l’esercizio commerciale gestito dal conducente e poi restituita l’indomani presso la
caserma in esito alla corresponsione della somma, di cui non era stata rilasciata
alcuna documentazione.

2. Il ricorso è proposto con atto formalmente personale ed enuncia unico
motivo di mancanza di motivazione in ordine al reato ex art.

319-quater c.p.:

svolge confuse e generiche deduzioni in diritto sui rapporti tra 317 e 319-quater
(dovendosi fin d’ora osservare che la soluzione adottata dalla Corte d’appello è
quella in diritto per il ricorrente più favorevole) e alfine lamenta la mancata
indicazione di concreti comportamenti riconducibili ai concetti di pressione,
persuasione, suggestione, inganno, riconducibili all’imputato nel caso concreto.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3.

A giudizio del Collegio il ricorso va dichiarato inammissibile, con la

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
Quanto al rapporto tra i due protagonisti della vicenda, sia il GUP che la Corte
d’appello hanno espressamente spiegato perché le modalità della condotta di Becchi
(che, per procedere al ritiro del documento, si era pure recato personalmente
presso l’esercizio commerciale del conducente; quest’ultimo aveva in precedenza
chiesto se sarebbe stato possibile soprassedere al ritiro della patente a fronte
comunque del pagamento della sanzione: p. 2 sent. app.) andavano ricondotte alla
nozione normativa di induzione. La dinamica del rapporto tra i due veniva

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la pena. Il fatto è del 5.7.2009: secondo la ricostruzione conforme dei Giudici del

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valorizzata in tal senso anche alla luce dell’accorgimento del conducente, che aveva
consegnato in caserma la somma di 300 euro dopo aver annotato i numeri di serie
delle banconote (p. 1 motivazione sent. GUP).
I Giudici del merito hanno altresì spiegato che la restituzione della patente fu
operata esclusivamente in relazione alla somma indebitamente incassata e che le
risultanze probatorie indicate dalla difesa a fondamento della dedotta buona fede
dell’imputato (in particolare la deposizione dell’app. Sagula) riferivano solo quello
che andava apprezzato come tardivo tentativo di coprire, anche sul piano

contesto che comunque non avrebbe potuto mai giustificare la restituzione del
documento (sent. Corte d’app. p. 3).
Si tratta di duplice apprezzamento di merito conforme nelle argomentazioni e
nelle conclusioni, sorretto da motivazione non apparente e immune dai vizi di
manifesta illogicità e contraddittorietà, del resto neppure puntualmente dedotti, con
una ricostruzione in fatto cui non incongruamente vengono applicati gli
insegnamenti in diritto di questa Corte. Per contro, le censure del ricorso risultano
del tutto assertive e generiche laddove non si confrontano specificamente con le
argomentazioni dei due Giudici del merito.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4.11.2015

documentale contabile, il giù avvenuto informale introito personale del denaro, in

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