Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4593 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4593 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI MARIANNINA N. IL 12/11/1973
avverso la sentenza n. 1217/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 29/10/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila confermava la
sentenza di primo grado con la quale Mariannina Spinelli, con la riduzione del rito
abbreviato, veniva condannata alla pena di anni uno di reclusione in relazione alla
violazione di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956.
Ad avviso della Corte territoriale doveva ritenersi infondata la doglianza
dell’appellante in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, tenuto conto dei numerosi e gravi precedenti penali dell’imputata. Rilevava,
rilevante.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputata, personalmente, che denuncia la
violazione di legge ed il vizio della motivazione con riferimento alle circostanze attenuanti
generiche ed alla dosimetria della pena, avendo la Corte di appello fatto esclusivo
riferimento ai precedenti penali senza tenere conto delle disagiate condizioni economiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze della ricorrente – invero generiche – sono manifestamente infondate,
atteso che la Corte territoriale ha compiutamente motivato con argomenti esenti da vizi
logici, valorizzando le numerose precedenti condanne che risultano a carico della
ricorrente che non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla rilevanza nei sensi indicati
delle condizioni economiche disagiate.
E’ noto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art.
62-bis
cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata,
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, Caridi, rv.
242419). A detti canoni si è attenuta, all’evidenza, la Corte di merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della
altresì, che lo stato ansioso che avrebbe determinato la condotta non era né provato, né
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così d ciso, il 29 ottobre 2013.
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA