Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45914 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 45914 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAUDONI GIAMPIERO N. IL 18/06/1964
avverso l’ordinanza n. 33/2015 TRIB. LIBERTA’ di TRENTO, del
26/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCIi
lettelgentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trento, con ordinanza del 26/5/2015 ha accolto parzialmente
l’appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento con il quale il Giudice
per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di
applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti

di

arresti domicíliari, con assoluto divieto di detenzione di qualunque
apparecchiatura in grado di collegarsi alla rete Internet, in relazione ai reati di cui
agli artt. 81 cpv e 600-ter cod. pen. e 600- quater, comma 2 cod. pen.
Avverso tale pronuncia l’indagato propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in ordine
alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale, nel rigettare due precedenti richieste di
applicazione della misura custodiale, aveva, in un caso, ritenuto non dimostrato
con certezza il dolo eventuale della divulgazione e, a fronte di una successiva
richiesta, aveva posto in dubbio «la qualità del materiale sequestrato». Il primo
provvedimento non era stato impugnato dal Pubblico Ministero procedente, con
conseguente formazione, ad avviso del ricorrente, del «giudicato cautelare»,
mentre l’impugnazione del secondo aveva portato alla pronuncia dell’ordinanza
in questa sede censurata.
A fronte di ciò, aggiunge, il Tribunale aveva motivato apoditticamente sulla
sussistenza degli indizi di reità, senza peraltro accogliere la richiesta della difesa
volta all’acquisizione del materiale sequestrato nel contraddittorio delle parti,
sulla base del solo dato quantitativo riferibile al materiale sequestrato e senza
tenere conto del fatto che il sistema di scaricamento di detto materiale operava
in maniera automatica.
Il richiamo all’utilizzazione di sistemi per rendere anonima la navigazione in
rete era inoltre giustificata, osserva, dalla necessità di non rendere nota la
frequentazione di siti dove egli scaricava materiale pornografico ma non pedopornografico.
Mancherebbe, inoltre, ogni riferimento alle produzioni difensive.

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Giampiero LAUDONI, rispetto al quale disponeva la meno afflittiva misura degli

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta che il Tribunale avrebbe
travisato il contenuto della consulenza psichiatrica prodotta dalla difesa, nella
quale veniva escluso, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza
impugnata, che egli soffrisse di patologie psichiatriche connesse con la pedopornografia.

4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione del principio del
contraddittorio in relazione alla mancata acquisizione, da parte del Tribunale, del

appello.

5. Con un quarto motivo di ricorso osserva che il Tribunale avrebbe omesso
di considerare la sussistenza o meno dei requisiti di concretezza ed attualità del
pericolo di recidiva, ignorando, altresì, quanto illustrato in una memoria
difensiva.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Secondo quanto riportato nei capi di incolpazione, riprodotti in ricorso e non
riportati nel provvedimento impugnato, la misura cautelare è stata applicata in
relazione alla divulgazione, per via telematica, mediante un programma di «file
sharing» («Lphant»), di 280 filmati di contenuto pedo-pornografico conservati in
cartelle condivise riconducibili all’«account» dell’indagato, accessibili ad altri
utenti e per aver scaricato un ingente quantità di materiale pedo-pornografico,
indicato in quattro filmati di 28,52 minuti (pari a 51.916 unità immagine), 19,15
minuti (scomponibile in 28.896 unità immagine), di 11,11 minuti (scomponibile in
16.783 fotogrammi) e 18,19 minuti (pari a 32.970 fotogrammi).
I fatti, relativamente al reato di cui all’art. 600-ter comma 3 cod. pen.,
risultano avvenuti in Tenno, tra il 13 settembre ed il 20 ottobre 2014, mentre
quelli relativi alle condotte sanzionate dall’art. 600-quater, comma 2 cod. pen.
sono indicati come commessi nello stesso luogo, tra il 15 ed il 25 novembre
2014.

2. Ciò premesso, deve rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso,
che nel provvedimento impugnato il Tribunale evidenzia come il quadro di gravità

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materiale oggetto di sequestro, non depositato dal Pubblico Ministero con l’atto di

indiziaria riferibile alle violazioni contestate sia rappresentato dagli esiti delle
indagini di polizia giudiziaria, le quali avrebbero portato al rinvenimento, nel
computer ed in altri supporti informatici detenuti dal ricorrente, di un
elevatissimo numero di immagini e filmati pedo-pornografici, in gran parte posti
in condivisione in rete e che il numero, definito impressionante, di immagini e
video scaricati consentirebbero di escludere la possibilità che l’attività posta in
essere fosse frutto di errore.

3. Va ricordato, a tale proposito, come la giurisprudenza di questa Corte
abbia già avuto modo di chiarire, in più occasioni, che la sussistenza del reato di
cui all’art. 600-ter, comma terzo, cod. pen. deve essere esclusa nel caso di
semplice utilizzazione di programmi di file sharing, che comportino nella rete
internet l’acquisizione e la condivisione con altri utenti dei files contenenti
materiale pedo-pornografico, quando difettino ulteriori elementi indicativi della
volontà dell’agente di divulgare tale materiale (v. Sez. 3, n. 19174 del 13/1/2015,
Colombo, Rv. 263373; Sez. F, n. 46305 del 7/8/2014, Trapasso, Rv. 261045; Sez.
3, n. 44914 del 25/10/2012, P.M. in proc. M., Rv. 253558; Sez. 3, n. 44065 del
10/11/2011, Pagura, Rv. 251401; Sez. 3, n. 11082 del 12/1/2010, Giunta, Rv.
246596; Sez. 3, n. 11169 del 07/11/2008 (dep. 2009), Gaudino, Rv. 242992; Sez.
3, n. 3194 del 16/10/2008 (dep. 2009), P.M. in proc. Crimi, Rv. 242172).
Le richiamate decisioni tengono conto, infatti, delle particolari modalità di
acquisizione e condivisione di file mediante le piattaforme di file sharing, la cui
mera utilizzazione non implica necessariamente la consapevolezza della
condivisione con altri utenti.

4. Ciò non significa, come affermato in ricorso, che lo scaricamento dei files
avvenga automaticamente, perché i fil’ medesimi vengono comunque
preventivamente selezionati dall’utente (sebbene possa verificarsi il caso che il
nome attribuito non sia chiaramente indicativo del contenuto), ma soltanto che
l’utilizzazione di simili programmi implica l’espletamento, in sede di indagine, di
accertamenti, neppure troppo complessi sotto l’aspetto tecnico, che consentano
di individuare compiutamente la condotta posta in essere e di attribuirla ad un
determinato soggetto.
Che una simile attività di indagine sia stata espletata nel caso in esame lo si
può desumere dal contenuto dei capi di incolpazione, riportati nel solo ricorso,
ma di tale evenienza il Tribunale avrebbe dovuto dare atto, indicando, quanto
meno sommariamente, gli elementi fattuali sulla base dei quali si è ritenuta la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza posti alla base della disposta misura

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La motivazione, ad avviso del Collegio, è del tutto insufficiente.

cautelare e l’onere di motivazione non può certo dirsi soddisfatto mediante il
mero richiamo alla quantità del materiale rinvenuto, dato certamente
significativo, ma non necessariamente determinante.
In altre parole, la sintetica motivazione, in assenza di qualsiasi riferimento
agli elementi investigativi valorizzati ai fini dell’individuazione degli indizi di
colpevolezza, si risolve in un’affermazione meramente assertiva che non
consente in alcun modo di ripercorrere l’iter logico e giuridico seguito dal

5.

Una simile puntualizzazione, peraltro, doveva ritenersi ancor più

necessaria a fronte dei provvedimenti del G.I.P. reiettivi delle precedenti richieste
del Pubblico Ministero.
Questa Corte non ha accesso, come è noto, agli atti del procedimento, ma,
avendo il ricorrente inteso allegare l ricorso i provvedimenti predetti, ne ha
potuto comunque prendere visione.
Orbene, a fronte di precedenti pronunciamenti del G.I.P., che, in
un’occasione, sebbene facendo ricorso, anche in questo caso, ad una sintesi
eccessiva che poco spiega, poneva in dubbio la sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato e, in un altro, faceva riferimento «alla qualità del materiale
sequestrato», le diverse conclusioni del Tribunale meritavano una più accurata
motivazione.

6. Quanto al secondo motivo di ricorso deve invece rilevarsi che il dedotto
travisamento dei contenuti della consulenza psichiatrica di parte non può essere
apprezzato in questa sede, trattandosi di questione di fatto.

7. Il denunciato vizio di motivazione rileva, inoltre, anche con riferimento alle
censure formulate nel terzo motivo di ricorso, laddove il ricorrente lamenta,
sostanzialmente, la mancata risposta alle deduzioni presentate con memoria
difensiva depositata il 22/5/2015, segnatamente per ciò che concerne la richiesta
di acquisizione dei supporti informatici oggetto di indagine.
Va preliminarmente chiarito, a tale proposito, che, ai fini della verifica della
gravità indiziaria, può certamente risultare sufficiente anche la produzione degli
esiti di verifiche di natura tecnica o di diverso tipo effettuata in sede di indagine
sul materiale informatico acquisito, anche mediante l’estrapolazione dei dati
essenziali, quali immagini, log di sistema, tabulati etc., senza che sia necessaria
la materiale presenza in atti dei supporti informatici nei quali i files sono
contenuti
Parimenti, deve ricordarsi come non sia richiesta la confutazione, punto per

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Tribunale per pervenire alla decisione impugnata.

punto, degli argomenti difensivi, ben potendo il giudice fornire implicita risposta
alle stesse attraverso la complessiva valutazione degli elementi sottoposti alla
sua attenzione.
Nel caso di specie, tuttavia, la motivazione del provvedimento impugnato
non consente, causa la sinteticità di cui si è detto, di verificare se e come il
Tribunale abbia apprezzato le osservazioni della difesa e se le richieste dalla
stessa effettuate, anche con riferimento ai supporti informatici, fossero o meno
rilevanti, considerato anche che viene posta in dubbio, tra l’altro, la stessa natura

invece, per scontata.

8. La natura assorbente dei motivi di ricorso precedentemente esaminati
solleva il Collegio dalla disamina del quarto motivo di ricorso.

9. L’ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata, con
rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame, affinché le rilevate lacune
motivazionali possano essere colmate.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento
Così deciso in data 15.10.2015

pedo-pornografica del materiale sequestrato, che il Tribunale sembra dare,

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