Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45911 del 15/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 45911 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Cojocari Valeriu, nato in Moldavia il 6/7/1996
3ebali Hamdi, nato in Tunisia il 10/6/1987
avverso l’ordinanza del 24/6/2015 del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con separati ricorsi, datati 20 e 22 luglio 2015, Jebali Hamdi e Cojocari
Valeriu hanno impugnato l’ordinanza del Tribunale di Roma, sezione per il
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, del 24 giugno 2015,
con cui è stata sostituita la misura cautelare della custodia in carcere con quella
degli arresti domiciliari per entrambi gli imputati.
2. Nei confronti dei due ricorrenti, oltre che di altri indagati, procede il
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Viterbo per avere acquistato e detenuto
sostanze stupefacente del tipo hashish e marijuana al fine di cederle a terzi,
anche minorenni.
Nel corso delle indagini il Giudice per le indagini preliminari di Viterbo, con
ordinanza del 15 maggio 2015, ha disposto la misura cautelare della custodia in

Data Udienza: 15/10/2015

carcere nei confronti degli indagati (sostituita con ordinanza del 4 giugno 2015
con quella degli arresti domiciliari).
Avverso tale decisione gli attuali ricorrenti hanno proposto istanza di
riesame al Tribunale di Roma, chiedendo la revoca di tale misura, o la
sostituzione con altra meno afflittiva.
3. Il Tribunale, evidenziando, in accordo con il Giudice per le indagini
preliminari, il vasto commercio di stupefacenti cui erano dediti, con altri, gli
indagati, desumibile dalle inequivoche risultanze delle intercettazioni telefoniche
e dalle concordanti dichiarazioni di alcuni degli acquirenti di tali sostanze, ha

ravvisato nei confronti degli attuali ricorrenti il pericolo di reiterazione di reati
della stessa specie, desumibile dalla abitualità della attività illecita e dalla sua
pianificazione, posta in essere con modalità professionali.
Ha ritenuto, dunque, il Tribunale sussistente l’esigenza cautelare di cui alla
lett. c) dell’art. 274 cod. proc. pen., in considerazione della gravità dei fatti e
delle modalità della loro commissione, da cui ha desunto esperienza e sicura
disinvoltura nel compimento di attività illecite, che vedevano come destinatari
anche minorenni.
3.1. In considerazione dell’età e della incensuratezza degli indagati il
Tribunale ha ritenuto misura adeguata a salvaguardare detta esigenza cautelare
quella degli arresti domiciliari, sostituendo la misura originariamente disposta dal
Giudice per le indagini preliminari (peraltro già sostituita con ordinanza del 4
giugno 2015).
4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Jebali Hamdi,
mediante il proprio difensore, affidato ad un unico articolato motivo, lamentando
violazione ed erronea applicazione di norme processuali (art. 606, lett. c, cod.
proc. pen.), per la mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le
indagini preliminari delle esigenze cautelari (in violazione dell’art. 292, comma 2,
lett. c, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 47/2015), e contraddittorietà ed
illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.), per l’insufficienza
della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e per la non consentita
integrazione da parte del Tribunale della insufficiente motivazione del Giudice per
le indagini preliminari.
5.

Analogo ricorso ha proposto Cojocari Valeriu, mediante lo stesso

difensore ed affidato alle medesime censure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono infondati e devono, di conseguenza, essere
rigettati.
AA

2

2. I vizi denunciati dai ricorrenti, consistenti in mancanza della motivazione
circa la sussistenza delle esigenze cautelari, desunte esclusivamente dalle
modalità dei fatti dai quali erano già stati ricavati i gravi indizi di colpevolezza e
senza alcuna ulteriore autonoma valutazione, e nella indebita integrazione da
parte del Tribunale della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze
cautelari, non sussistono, in quanto nella ordinanza impugnata è stata
evidenziata la ricorrenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie
da parte di entrambi gli indagati in ragione della personalità degli stessi, desunta

questi ultimi.
Ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di
reiterazione criminosa di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi
apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze
del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della
personalità dell’indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti
dall’art. 133 cod. pen., tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto
reato (Sez. 2, Sentenza n. 51843 del 16/10/2013, Rv. 258070; Sez. 4,
Sentenza n. 11179 del 19/01/2005, Rv. 231583).
Inoltre il concreto pericolo di reiterazione dell’attività criminosa può essere
desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa,
considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può
essere indice sintomatico di una personalità incline al delitto, indipendentemente
dall’attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente
nel tempo (Sez. 3, Sentenza n. 3661 del 17/12/2013, Rv. 258053).
Nella ordinanza impugnata il Tribunale, attraverso l’esame delle modalità di
commissione dei fatti, ha ricavato la pericolosità sociale degli indagati, desunta
dalla pianificazione e dalla abitualità delle condotte e dalle modalità professionali
con cui le stesse sono state poste in essere, dunque da una analisi della
personalità degli indagati effettuata sulla base delle specifiche modalità dei fatti
e non esclusivamente dai fatti contestati agli indagati, con la conseguenza che
risulta essere stata effettuata la autonoma valutazione delle esigenze cautelari
(anche quanto alla attualità delle stesse) di cui i ricorrenti lamentano la
mancanza, con la conseguente insussistenza del vizio denunciato.
3. Non sembra, poi, ravvisabile alcuna violazione dell’art. 292, comma 2,
lett c) bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 16 aprile 2015 n. 47, non avendo la
difesa fornito alcun elemento ulteriore o a discarico, ed essendo, come
evidenziato, state esposte le concrete e specifiche ragioni per le quali il pericolo
di reiterazione non può essere fronteggiato con altre misure.
4.

Del pari insussistente risulta il vizio di indebita integrazione della

motivazione da parte del Tribunale, posto che il giudice del riesame cautelare ha,

3

dalle particolari ed articolate modalità di commissione dei fatti, e non solo da

secondo quanto espressamente previsto dall’ultima parte del comma 9 dell’art.
309 cod. proc. pen, il potere di confermare il provvedimento applicativo della
misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, con il solo limite della
necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che
non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente
formulate in base a dati di fatto diversi (Sez. 3, Sentenza n. 24602 del
26/05/2015, Rv. 263883; Sez. 2, Sentenza n. 47443 del 17/10/2014, Rv.
260829), limite che nella specie non risulta essere stato travalicato, né vi è

5. L’infondatezza dell’unico motivo posto a fondamento di entrambi i ricorsi
ne comporta il rigetto, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 15/10/2015

deduzione in tal senso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA