Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4591 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4591 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIN QIUHUI N. IL 01/06/1987
avverso la sentenza n. 367/2011 GIP TRIBUNALE di PISTOIA, del
21/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pistoia applicava la pena come concordata dalle parti e specificamente
indicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Lin Qiuhui in relazione al reato all’art. 22,
comma 12 d.lgs. n. 286 del 1998 e disponeva la confisca ex art. 240 cod.pen. dei beni in
sequestro, ad eccezione dell’immobile, trattandosi di cose servite a commettere il reato,
atteso che l’azienda occupa ben tre lavoratori clandestini.

violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca di tutti i
macchinari dell’azienda, atteso che i cittadini stranieri illegalmente impiegati erano
soltanto tre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 445, comma primo, cod. proc. pen. e 240
cod. pen., la pronunzia della sentenza di applicazione concordata della pena non è di
ostacolo all’adozione della confisca nelle ipotesi in cui quest’ultima è obbligatoria.
Tanto ribadito, nella specie, il giudice ha compitamente motivato in ordine alla
ragione per la quale i macchinari utilizzati dalla azienda fossero da ritenere cose che
servirono a commettere il reato sottolineando che erano stati occupati ben tre operai
stranieri privi del permesso di soggiorno.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro millecinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa
della ammende.

Così deciso, il 29 ottobre 2013.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, personalmente, deducendo la

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