Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45906 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 45906 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto dalla parte civile Giovanetti Lauro, nato il giorno
28 aprile 1946, avverso la sentenza 19 ottobre 2012 della Corte di appello di
Bologna, che ha confermato l’assoluzione dell’avv.ssa Ambrogiani Ida nata il 16
settembre 1954, dal delitto di cui all’art.368 cod. pen..
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie delle parti.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Eduardo Vittorio Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il
difensore della parte civile avv. Nappa, in sostituzione dell’avv. Beltrami che si
richiama alle conclusioni scritte che deposita, ed il difensore della Ambrogiani avv.
Gualtieri che si associa alla richiesta del Procuratore generale chiedendo in
subordine la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 22/10/2013

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RITENUTO IN FATTO
1. Giovanetti Lauro, parte civile e cognato della scomparsa avv.ssa
Casadei Elvira, collega dello stesso studio professionale dell’imputata, ricorre, a
mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 19 ottobre 2012 della Corte di
presso il Tribunale di Rimini, di assoluzione dell’avv.ssa Ambrogiani Ida, dal
delitto di cui all’art.368 cod. pen., contestatole per aver falsamente accusato
Lauro Giovanetti del delitto di appropriazione indebita aggravata, mediante
denuncia querela 15 maggio 2006.
2. In tale atto, secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta infondata
con doppia conforme decisione dei giudici di mento, l’imputata, depositaria del
testamento olografo della Casadei Elvira:
a) avrebbe falsamente accusato il marito della collega (scomparsa alla fine
del dicembre 2004) di essersi appropriato delle somme depositate in un conto
“Arancio”, conto di cui la querelante sarebbe venuta a conoscenza a seguito di
una conversazione telefonica in data 26 settembre 2005;
b) avrebbe ciò fatto per ritorsione nei confronti del Giovanetti che l’aveva
accusata di aver falsificato proprie firme su atti di vertenze civili.
3. La tesi dell’accusa e del difensore della parte civile è invece nel senso
che, nel corso della riunione 3 gennaio 2005, presenti l’avv.ssa Ambrogiani Ida
(in quanto collega di studio di Elvira oltre che depositaria di un testamento
olografo della scomparsa, il cui contenuto sarebbe stato rivelato solo dopo
l’accertamento del decesso, vale a dire nell’agosto del 2005), Giovannetti Lauro,
Casadei Maddalena (sorella di Elvira e moglie del Giovannetti) e Casadei Alvaro
(fratello di Elvira), incontro finalizzato a definire la situazione patrimoniale di
Casadei Elvira, da poco tragicamente scomparsa e della quale non era ancora
stata accertata la morte, Giovannetti Lauro aveva esposto, sia pur
sinteticamente, le disponibilità economiche della scomparsa / illustrando che alla
stessa erano da attribuirsi tre conti correnti uno dei quali cosiddetto Arancio, sul
quale erano versate alcune somme della cognata tra cui euro 20.000 depositati
proprio il giorno in cui Casadei Elvira era partita per la Thailandia.

appello di Bologna, che ha confermato la sentenza 20 gennaio 2010 del G.U.P.

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4.

Il Giovanetti, sempre secondo l’assunto accusatorio, aveva poi anche

rappresentato che Elvira era debitrice di alcune somme nei confronti del padre,
del convivente Grassi Enzò e dello stesso Giovannetti. Il Giovanetti sarebbe stato
in quella stessa sede incaricato dalla Ambrogiani Ida di estinguere tali posizioni

della scomparsa, estinzioni quindi realizzate.
5. Di tutt’altro convincimento sono stati i giudici di mento dei due gradi di
giudizio.
Il primo giudice ha ritenuto che dall’istruttoria svolta era stata evidenziata
sì una forte conflittualità tra le parti ma non anche la consapevolezza della
querelante aw.ssa Ambrogiani dell’innocenza del Giovanetti.
La Corte di appello a sua volta riprendendo le argomentazioni del G.U.P. ha
concluso che i documenti e gli eventi quali descritti dalla difesa dell’imputata
dimostrano ampiamente che i fatti esposti dall’avv.ssa querelante
corrispondevano al vero e giustificavano, ampiamente / la convinzione di un
comportamento scorretto del querelato Giovanetti, ora parte civile, il quale con la
sua condotta (mancata estinzione dei debiti dopo l’incontro del 3 gennaio e prima
della nomina a curatore intervenuta il 20 gennaio 2005), ed in particolare con
l’omessa indicazione del conto Arancio, nell’inventario redatto nel gennaio 2005,
aveva creato sospetti per la poca trasparenza.
6. La corte distrettuale ha confermato il giudizio di non colpevolezza, avuto
riguardo alle considerazioni che precedono, ritenute idonee, non solo ad escludere
ogni certezza su quanto asserito dal Giovanetti circa le informazioni fornite nel
corso della riunione del 3.12.2005, ma a provare la circostanza decisiva che
l’Ambrogiani Ida venne a conoscenza solo mesi dopo dell’esistenza del conto e
della destinazione della maggior parte del denaro che vi si trovava depositato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso della parte civile Giovanetti Lauro è costituito da sette motivi
di gravame.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione
per contraddittorietà e manifesta illogicità sotto il profilo della ricostruzione della

debitorie, peraltro prima di un’eventuale nomina del Giovanetti quale curatore

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circostanza storica della riunione del 3 gennaio 2005, nonchè mancanza di
motivazione circa la omessa valutazione della denuncia della p.o..
I giudici d’appello son ben consapevoli che l’ubi consistam della vicenda
processuale sia rappresentata dalla riunione convocata nel proprio studio

resa circa l’inattendibilità della versione resa dalla P.C. (vedasi oltre per le
concordi deposizioni di Casadei Maddalena e Casadei Alvaro).
Con un secondo motivo si lamenta inosservanza od erronea applicazione
della legge penale sub specie dell’art. 376 c.p., circa la valutazione delle
informazioni rese da Casadei Alvaro e della successiva sua ritrattazione.
Con un terzo motivo si prospetta mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione relazione alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni
di Casadei Maddalena.
Con un quarto motivo si evidenzia inosservanza od erronea applicazione di
norme giuridiche ed in particolare degli artt. 1176 e 1834 cod.civ. e manifesta
illogicità della motivazione nella valutazione delle circostanze relative alle
operazioni bancarie tese al saldo dei creditori della scomparsa Casadei Elvira.
Con un auinto motivo si sostiene ancora vizio di motivazione per
contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla valutazione della vicenda
ereditaria.
Con un sesto motivo si illustra violazione di legge e vizio di motivazione per
la sussistenza di errori di giustificazione nella decisione di proscioglimento.
Con un settimo motivo si eccepisce ancora vizio di motivazione e violazione
di legge con riferimento ai plurimi atti di transazione e delle circostanze
conseguenti.
2. Ritiene la Corte che il ricorso della parte civile debba essere dichiarato
inammissibile.
Infatti nessuna delle critiche formulate supera il vaglio dell’ammissibilità,
avuto riguardo alla motivazione completa, ed ineccepibile della corte distrettuale,
nei limiti consentiti dalle invalidità prospettate nella elencazione puntuale dell’art.
606 cod. proc. pan. il quale regola t ilel nostro sistema/ la proponibilità del ricorso
per cassazione.

dall’avv.ssa Ambrogiani: e sul punto, nessuna ragione valida e sufficiente viene

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3. Invero la corte distrettuale felsinea ha diffusamente argomentato, in
termini di logica plausibilità e di aderenza alle acquisizioni processuali, sostenendo
coerentemente:
a) che nell’atto di querela , la querelante ha riferito tutto quanto era a sua

Casadei Guerrino e di sé, la ratifica degli stessi nell’atto di transazione sottoscritto
da tutti gli interessati) allegando i documenti che meglio potevano lumeggiare i
fatti;
b) che i pagamenti effettuati dal Giovanetti sanavano in qualche modo ex
post l’occultamento del conto Arancio ed il trasferimento anomalo dei fondi che vi
si trovavano, ma non giustificavano l’operato del Giovanetti di quei primi mesi ,
che rimaneva, e rimane , quanto mai sospetto;
c) che ulteriore conferma della tesi difensiva era desumibile dal tenore delle
deposizioni dei testimoni Grassi , Casadei Mariangela e Sara Mazzotti,
personalmente coinvolti, ferma la considerazione che non è corretto ritenere che il
contenuto dei colloqui tra le parti (nel corso della riunione del 3 gennaio 2005) lo
si possa apprendere solo da coloro che vi parteciparono, posto che, a fronte di
versioni del tutto discordanti, come nella specie, la verità dell’una piuttosto che
dell’altra versione bene e ragionevolmente può trarsi dai comportamenti che gli
interessati tennero successivamente, oltre che da quanto appreso da soggetti terzi.
4. In tale quadro di giustificazioni, la pretesa del ricorrente di invalidare agli effetti civili- la pronuncia della corte territoriale, si scontra con i limiti di
sindacabilità in questa sede della valutazione delle prove, quale compiuta con
doppia conforme decisione dai giudici territoriali, nel rispetto e nell’ambito dei loro
poteri discrezionali.
Il gravame finisce infatti per prospettare alla Corte di legittimità un giudizio,
critico ed alternativo, sulle considerazioni dei giudici di merito, che risultano
peraltro ottenute -come già detto- nel rigoroso rispetto di una ragionevole lettura
della realtà nonché delle norme stabilite in punto di formazione e peso del
materiale d’accusa, idoneo ad escludere o fondàre l’invocata pronuncia di
responsabilità agli effetti civili.

conoscenza (compresi i pagamenti effettuati dal Giovanetti a favore del Grassi, di

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Per concludere: tutte le censure della parte civile ricorrente, ampiamente
esposte e ripetute sulla ricostruzione dei fatti, e finalizzate ad accreditare la
colpevolezza dell’avv.ssa Ambrogiani, mediante il recupero di dettagli e
circostanze, funzionali al prospettato giudizio di responsabilità, attraverso una

finiscono con il proporre una inammissibile rivalutazione dei dati e delle
emergenze probatorie, quali invece correttamente pesati nella doppia conforme
decisione di assoluzione e non invalidabili per effetto dei minuziosi e contrari
apprezzamenti della parte civile costituita sulla dinamica della vicenda.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della
Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C. 1000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 2013
Il consigliere estensore
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critica serrata delle diverse e corrispondenti argomentazioni dei giudici di merito,

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