Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4590 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4590 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSARO RAFFAELE N. IL 11/11/1971
avverso la sentenza n. 9371/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 luglio 2012 la Corte di appello di Roma ha confermato
la sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, in data 14 aprile
2010, con la quale Massaro Raffaele era stato condannato alla pena di mesi 1 e
giorni 20 di arresto per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 legge n. 1423
del 1956, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

Questore di Latina il 28/04/2007, notificatogli nella stessa data, col quale gli era
stato vietato di far ritorno a Formia per tre anni; in Formia, il 13/12/2007, il
21/03/2007 e il 5/12/2007.

2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il

Massaro tramite il difensore, il quale lamenta il vizio della motivazione con
riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.
La Corte di appello, contrariamente alla doglianza del ricorrente, ha
esaminato la censura pertinente alle invocate attenuanti generiche, rigettandone
il riconoscimento, con adeguata motivazione, per la reiterazione del
comportamento illecito, indicativo della volontà dell’imputato di non tenere in
alcun conto il provvedimento del Questore e tale da non consentire una prognosi
a lui favorevole.

2.

Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della

prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

recandosi a Formia in tempi diversi, contravveniva al provvedimento emesso dal

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

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