Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 459 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 459 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZHUO YUQIN N. IL 13/01/1967
avverso la sentenza n. 1672/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Bologna con sentenza del 06/07/2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia in data 04/05/2010, con la quale Zhuo Yuqin era stata dichiarata
colpevole del reato di cui all’art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001, a lei ascritto / per avere realizzato
due piccoli vani in aderenza ad un garage trasformato in laboratorio artigianale, il tutto senza il
permesso di costruire, e condannata alla pena di giorni cinque di arresto ed € 5.164,00 di ammenda;
– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo

il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva sostenuto l’erroneità della contestazione con
riferimento alla data del fatto;
– che sul punto la sentenza ha affermato che per mero errore materiale, di cui è stata disposta la
correzione ex art. 130 c.p.p., la data dell’accertamento della violazione era stata indicata in quella
del 18 agosto 2008, invece che 18 settembre 2008;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, la quale, denunziando
violazione degli art. 130, 516 e 522 c.p.p., ripropone la medesima questione già sottoposta
all’esame dei giudici di merito;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che, infatti, la sentenza ha correttamente escluso la sussistenza della violazione delle disposizioni
citate, non essendo l’errore nella indicazione del commesso reato idoneo a determinare una lesione
del diritto di difesa dell’imputata (cfr. sez. 2, sentenza n. 46242 del 2005, Magnatta, RV 232774 ed
altre), considerata la natura del fatto addebitatole, l’accertamento della data del sopraluogo emersa
in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, e la piena conoscenza della effettiva data del fatto da
parte dell’interessata derivante dall’esistenza di un sopraluogo e sequestro delle opere abusive;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato

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