Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45897 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45897 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAUTASSI PIERO N. IL 20/02/1967
GIACCARDI GIOVANNI BATTISTA N. IL 15/06/1948
DEILA GIACOMO N. IL 04/05/1935
avverso la sentenza n. 3849/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
23/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. fligam s.,
e-tit’n;

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i-LT

Uditi difensbr Avv.;

Data Udienza: 15/10/2015

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza in data 25.03.2014, ha affermato la
penale responsabilità di Giacomo Deila, in riferimento al reato di cui all’art. 589,
comma 2, cod. pen., in cooperazione con altri, condannando l’imputato alle pene di
giustizia ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva. La Corte
di Appello di Torino, con sentenza in data 23.02.2015, in parziale riforma della
sentenza di primo grado ha rideterminato la pena originariamente inflitta e

Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giacomo
Della, a mezzo del difensore.
La parte contesta l’affermazione di responsabilità penale, dolendosi del
percorso argomentativo sviluppato in sede di merito, rispetto alla ricostruzione
dell’infortunio, alla sussistenza del nesso causale, tenuto conto della condotta
assunta dalla persona offesa; deduce poi la violazione di legge in riferimento ai
principi che governano la posizione di garanzia ed all’accertamento della colpa. E si
duole del mancato rinnovo della istruttoria dibattimentale.
Con specifico riferimento alla richiesta di sospensione dell’esecuzione delle
statuizioni civili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 612 cod. proc. pen., che oggi
viene in rilievo, l’esponente osserva quanto segue.
La parte osserva che la Corte di Appello non ha sospeso la condanna civile ed
ha omesso di pronunciarsi, in camera di consiglio, a fronte di specifica richiesta di
sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, in
violazione dell’art. 600, comma 1 e 3 , cod. proc. pen. Il ricorrente osserva che, in
sede di gravame di merito, erano state indicate le ragioni per rivedere le statuizioni
civili concernenti il pagamento di una provvisionale, ritenuta assolutamente
incongrua.
Al riguardo, il deducente osserva che la Corte territoriale ha omesso di
soffermarsi sugli argomenti che erano stati dedotti e che si è limitata ad osservare
che la misura delle somme assegnate a titolo di provvisionale andava ritenuta
congrua.
Sul punto, l’esponente rileva che occorre considerare che la colpa che può
attribuirsi al Deila, quale installatore, è assolutamente minima; e che l’accertato
concorso di colpa della persona offesa integra un fattore di maggior peso, sul piano
degli antecedenti causali dell’evento, e che tale evenienza incide sul

quantum

addebitabile all’odierno imputato.
Il deducente rileva che la Corte di Appello non ha tenuto conto di quanto già
capitalizzato con la rendita INAIL, corrisposta alle parti civili. Rileva che in caso di
esecuzione forzata verrebbe a crearsi un grave pregiudizio per il Deila, pensionato
ottantenne.
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confermato nel resto.

Con riguardo alla richiesta di sospensione, ex art. 612 cod. proc. pen., in
pendenza di ricorso, l’esponente sottolinea il danno irreparabile che conseguirebbe
nella sfera del Deila, per il caso di annullamento della sentenza, tenuto conto
dell’età e delle condizioni economiche del ricorrente, a fronte di un importo (pari ad
C 200.000,00), molto rilevante.
Il ricorrente ha depositato memoria. Richiamati i rilievi sopra svolti, la parte
sottolinea che le persone offese hanno dato corso all’azione esecutiva attraverso

riguardi degli altri imputati; e rileva che i denari di cui l’imputato dispone nel conto
cointestato con la moglie risultano necessari per affrontare le spese di cura e
assistenza, di cui Deila necessita, stante il suo grave stato di salute.

Considerato in diritto
1. La domanda che occupa muove alle considerazioni che seguono.
Giova considerare che questa Corte regolatrice ha chiarito che
l’accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile al
pagamento di una somma di denaro postula la prova, ad onere dell’interessato,
dell’assoluta necessità della somma stessa al soddisfacimento di bisogni essenziali
non altrimenti fronteggiabili. E si è in particolare evidenziato che nella nozione di
grave e irreparabile danno, rilevante per la sospensione dell’esecuzione della
condanna civile, rientra anche il versamento di una somma di denaro
particolarmente elevata in rapporto alle disponibilità dell’obbligato, tale da
comprometterne le esigenze esistenziali; con la precisazione che, ai fini
dell’accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna
civile (ex art. 612 cod. proc. pen.), l’istante deve fornire la prova dell’esistenza di
un danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza di
condanna e che, nel caso del pagamento di una somma di denaro, l’istante deve
dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia
un’incidenza rilevante sul proprio patrimonio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4188 del
14/10/2010, dep. 04/02/2011, Rv. 249401). In applicazione dei principi di diritto
ora sinteticamente richiamati, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente
rilevato che l’accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione della
condanna civile al pagamento di una somma di denaro postula la prova, ad onere
dell’interessato, dell’assoluta necessità della somma stessa al soddisfacimento di
bisogni essenziali non altrimenti fronteggiabili (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 48115 del
06/11/2009, dep. 16/12/2009, Rv. 245531).
E bene, nel caso di specie, deve osservarsi che la parte istante non ha
soddisfatto l’onere probatorio ora richiamato. Tanto si afferma, posto che il
ricorrente non ha indicato né allegato elementi dai quali inferire che il versamento
delle somme dovute pregiudichi il soddisfacimento di bisogni essenziali. E deve
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atto di pignoramento verso terzi, unicamente nei confronti del Deila e non nei

sottolinearsi che nella prospettazione relativa alla irreparabilità del danno viene
pure in rilievo il carattere solidale dell’obbligazione di cui si tratta; Deila Giacomo,
infatti, è titolare di specifica azione di regresso, verso i coobbligati.
Tanto osservato, deve anche considerarsi che la Corte di Appello, nel censire
la richiesta di sospensione che era stata dedotta in sede di gravame di merito, non
è incorsa in alcuna delle denunciate violazioni di natura processuale. Ed invero, la
Corte territoriale, dato atto della richiesta – spiegata anche nei confronti

provvisionale, nella sentenza oggi gravata ha espressamente considerato: che gli
imputati non avevano offerto alle parti civili alcun risarcimento, neppure parziale; e
che la misura delle somme assegnate a titolo di provvisionale, pari ad € 50.000,00
per ciascuna parte civile, andava ritenuta assolutamente congrua, rispetto
all’evento mortale come in concreto verificatosi. Sul punto, deve considerarsi che i
giudici di merito hanno chiarito che la condotta della vittima, se pure imprudente,
non rivestiva le caratteristiche della abnormità, posto che l’infortunato aveva deciso
di operare la manovra da terra, anziché in piena sicurezza dal posto di guida, con il
consenso dei titolari della posizione di garanzia, nell’ottica di realizzare un
risparmio di tempo nella esecuzione delle operazioni di scarico del materiale. Sulla
scorta di tali rilievi, che non presentano aporie di ordine logico e che sono ancorati
al contenuto dell’incarto processuale, la Corte distrettuale ha quindi confermato
tutte le statuizioni civili.
In conclusione, l’istanza in esame deve essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza.
Così deciso in Roma, in data 15 ottobre 2015.

dell’appellante Deila – di sospensione della condanna al pagamento della

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