Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45893 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45893 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TURINETTO ANDREA N. IL 08/02/1975
avverso la sentenza n. 7334/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
30/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
lette/s>ite le conclusioni del PG Dott.

Uditi d’ nsor Avv.;

Data Udienza: 15/10/2015

,
._
RITENUTO IN FATTO
1. Andrea Turinetto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
emessa dal Tribunale di Torino in data 30/4/2014 con la quale, in applicazione
della congiunta richiesta dell’imputato e del pubblico ministero, è stata applicata
allo stesso la pena di giustizia in relazione a taluni episodi di detenzione a fini di
spaccio di sostanza stupefacente (cocaina) nonché di detenzione e porto abusivo
di armi, commessi in Rivoli e Avigliana fra il dicembre del 2009 e il gennaio del
2010.

vizio di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p., avendo il tribunale di Torino
omesso di rilevare la totale assenza di elementi di riscontro della responsabilità
penale del ricorrente in relazione alla condotta criminosa contestatagli.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte,
nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129 c.p.p.
è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di
cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Cass., n. 6455/2011, Rv 252085).
Infatti, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dall’art. 111 Cost. e
dall’art. 125, comma terzo, c.p.p. per tutte le sentenze (operante anche rispetto
a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti), non può non essere
conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiannento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di
semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di
cui all’art. 129 c.p.p. dev’essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e
che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del
citato art. 129 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 1, n. 752/1999, Rv. 212742; Cass. Sez. 1,
n. 4721/2000, Rv. 216789; Cass., Sez. 1, n. 6711/2000, Rv. 218050).

2

Con l’impugnazione proposta, l’imputato censura la sentenza impugnata per

Tali argomentazioni consentono di ritenere manifestamente infondata
l’odierna impugnazione del ricorrente, avendo il giudice del merito espressamente attestato la non ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129
c.p.p., emergendo, dall’esame degli atti del procedimento, gravi elementi di responsabilità a carico dell’imputato.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso – conseguente alla manifesta infondatezza dei relativi motivi – segue la condanna del ricorrente al paga-

cassa delle ammende.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro 1.500,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/10/2015.

mento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della

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