Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45890 del 15/10/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45890 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MASSIRONI RICCARDO N. IL 12/08/1966
avverso la sentenza n. 6721/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
IZ-Pi n—
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
c
Udito, per la
e civile, l’Avv
Udit i d’ ensor Avv.
Data Udienza: 15/10/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 8/1/2015, la Corte d’appello di Milano ha
confermato la condanna di Riccardo Massironi alla pena di giustizia in relazione al
rifiuto, penalmente sanzionato, di sottoporsi all’esame per l’accertamento della
guida in stato di ebbrezza dovuto all’assunzione di alcolici (ex art. 186, co. 7,
c.d.s.); reato commesso in Milano, il 24/1/2010.
2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
sarebbe incorsa la corte territoriale in relazione alla verifica della regolarità del
procedimento condotto nei relativi confornti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente, osserva il collegio come il reato per il quale l’imputato è
stato tratto a giudizio deve ritenersi prescritto, trattandosi di un’ipotesi di rifiuto,
penalmente sanzionato, di sottoporsi all’esame per l’accertamento della guida in
stato di ebbrezza dovuto all’assunzione di alcolici (ex art. 186, co. 7, c.d.s.),
commesso alla data del 24/1/2010.
Al riguardo, ritenuto che l’odierno ricorso avanzato dall’imputato non appare
manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di altra
natura, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente
impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato,
l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti
al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza
del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in
modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia
assimilabile più al compimento di una ‘constatazione’, che a .un atto di
‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274).
E invero il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129
c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e
obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in
qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la
correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv.
229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine
di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il
principio di diritto secondo cui ‘positivamente’ deve emergere dagli atti
processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato
ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi della violazione di legge in cui
a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza
della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua
innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della
prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte
risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte
– anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze
di merito – non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza
impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all’imputato
estinto per prescrizione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata
perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/10/2015.
di cui al secondo comma dell’art. 129 c.p.p..