Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4588 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4588 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMENTALE SALVATORE DOMENICO N. IL 01/06/1945
avverso la sentenza n. 7637/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli in parziale riforma
della decisione di primo grado dichiarava estinti per intervenuta prescrizione i reati di
detenzione e porto illegale di arma e del relativo munizionamento e rideterminava in anni
due e mesi tre di reclusione ed euro 700,00 di multa la pena inflitta a Salvatore Domenico
Comentale in relazione alle residue imputazioni di ricettazione e porto di arma
clandestina.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,

lamentando il vizio della motivazione con riferimento alla valutazione della prova
testimoniale acquisita rilevando che i testimoni non hanno riferito circostanze univoche
quanto alla riferibilità del fatto all’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
Va evidenziato che la Corte territoriale ha compiutamente argomentato in ordine alla
prova dei fatti in contestazione, dando atto che l’imputato era stato visto chiaramente
dall’agente Pasqua, che lo conosceva, mentre si allontanava dal luogo dello sparo e che il
comandante Palomba che lo aveva visto al momento dello sparo e nell’inseguimento, lo
aveva riconosciuto in fotografia.
A fronte di ciò il ricorrente propone censure di merito, senza neppure allegare il
verbale dell’esame dei testimoni dei quali si è limitato a riportare alcune affermazioni.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 29 ottobre 2013.

2.

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