Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45877 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45877 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PATELLI ROBERTO N. IL 17/07/1975
avverso la sentenza n. 2935/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
08/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per 1 pa e civile, l’Avv
Udit i difeisor Avv.

Data Udienza: 15/10/2015

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 8.01.2013 confermava
la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di
Clusone, il 20.05.2011, nei confronti di Patelli Roberto, in ordine al reato di cui
all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato.

massimo.
Il ricorrente contesta l’affermazione di penale responsabilità, osservando che
le inferenze che è dato trarre dal quadro sintomatico non consentono di ritenere
superata la soglia prevista dalla legge.
La parte reitera la doglianza afferente al mancato avviso al prevenuto, della
facoltà di farsi assistere da un difensore, prima della effettuazione del test
strumentale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Soffermandosi sul motivo di ricorso con il quale viene contestata
l’affermazione di responsabilità, si osserva che la Corte di Appello ha evidenziato
che il test strumentale effettuato aveva consentito di accertare un concentrazione
alcolemica pari a 1,65 g/I.
Si tratta di valutazioni che si collocano del tutto coerentemente nell’alveo
dell’insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sul tema di interesse
e che l’esponente omette del tutto di considerare. La Corte regolatrice ha da tempo
chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcoltest, eseguito
con le procedure e gli strumenti di cui all’art. 186 del codice della strada e all’art.
379 del relativo regolamento – come nel caso di specie – costituisce prova della
sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell’imputato fornire
eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di
strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’espirazione, non essendo
sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata
omologazione dell’apparecchio (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17463 del
24/03/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250324).
Le censure relative al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un
difensore sono del pari manifestamente infondate, posto che la Corte territoriale ha
espressamente chiarito che dal verbale di accertamenti urgenti versato in atti
risulta che Patelli venne regolarmente avvisato rispetto a tale facoltà.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che si impone, segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione
2

L’esponente in primo luogo rileva che risulta decorso il termine prescrizionale

pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come a dispositivo. Si
osserva che l’evidenziata inammissibilità del ricorso osta all’applicazione della
invocata disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite della Corte
regolatrice hanno da tempo chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione,
dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero

impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, Rv.
217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2015.

maturate, come nel caso in esame, successivamente rispetto alla sentenza

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