Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45858 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45858 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PATERI MAURIZIO N. IL 20/02/1981
avverso la sentenza n. 667/2014 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
17/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
(( o_ e

Udito, per la pa

civile, l’Avv

Udit i dif sor Avv.

Data Udienza: 15/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza resa in data 17/7/2014, Il Tribunale di Cagliari ha

condannato Maurizio Pateri alla pena di giustizia in relazione al reato di guida
senza patente commesso in Quartu Sant’Elena, il 11/7/2009.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi della violazione di legge e del vizio di
motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale in relazione alla

in occasione della quale il proprio difensore di fiducia aveva dichiarato di aderire
all’astensione proclamata in sede collettiva, nonché in relazione alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Osserva il collegio come il giudice a quo abbia correttamente proceduto alla
dichiarazione di contumacia dell’imputato pur nel corso dell’udienza in occasione
della quale il relativo difensore di fiducia aveva dichiarato di aderire
all’astensione proclamata in sede collettiva, essendosi sul punto allineato
all’insegnamento delle sezioni unite di questa corte di legittimità ai sensi del
quale devono ritenersi legittimi, tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia
dell’imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell’art. 97, comma
quarto, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto
il rinvio della udienza per impedimento a comparire (cui deve ritenersi
assimilabile l’ipotesi della dichiarazione di adesione all’astensione), quanto, in
accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza
(Sez. Un., Sentenza n. 8285 del 28/02/2006, Rv. 232905).

4.

Quanto alla doglianza concernente la mancata concessione delle

circostanze attenuanti generiche, osserva il collegio come l’odierno ricorrente
pretenda inammissibilmente una rinnovazione della valutazione attraverso la
quale il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso sul
punto dall’ordinamento.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento
della pena concreta alla entità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di
elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve
dare conto nella motivazione della sentenza.

dichiarazione di contumacia dell’imputato, sì come emessa nel corso dell’udienza

A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere
esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non
contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Cass.VI, 42688/08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di ritenere congrua la

base di considerazioni ampiamente giustificative del diniego della concessione
delle attenuanti invocate, sì come immuni da vizi d’indole logico-giuridica:
considerazioni che le generiche censure dell’odierno ricorrente non valgono a
scalfire.

5. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso – suscettibile di escludere
la rilevanza dell’eventuale sopravvenienza di cause di estinzione del reato (cfr.
Sez. Un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266) – segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/10/2015.

pena inflitta a carico dell’imputato (in misura prossima al minimo edittale) sulla

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