Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45853 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45853 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOFFOLI VINCENZO N. IL 19/05/1976
avverso la sentenza n. 8921/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
s

dito, per layperffE civile, l’Avv
Uditi difens

Data Udienza: 15/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 8/7/2014, la Corte d’appello di Bologna ha
confermato la condanna di Vincenzo Boffoli alla pena di giustizia in relazione al
reato di guida in stato di ebbrezza alcolica commesso in Rimini, il 10/7/2009.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi della violazione di legge in cui
sarebbe incorsa la corte territoriale in relazione alla determinazione del

concessione della misura sostituiva del lavoro di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Osserva il collegio come la doglianza relativa alla pretesa erroneità della
negazione della sostituzione della pena inflitta con la misura dei lavori di pubblica
utilità non possa essere invocata in questa sede per la prima volta, avendo
l’imputato trascurato di avanzare la corrispondente disponibilità all’applicazione
della misura nella sede di merito, in epoca utile, attesa la vigenza illo tempore
della disciplina di favore qui rivendicata.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso – suscettibile di escludere
la rilevanza dell’eventuale sopravvenienza di cause di estinzione del reato (cfr.
Sez. Un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266) – segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/10/2015.

trattamento sanzionatorio dell’imputato, con particolare riguardo alla mancata

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