Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45842 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45842 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ACCARDO MARCO N. IL 27/02/1968
avverso la sentenza n. 9047/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. 1A-PA9 UA),- Ou0:10C-exjW3

Data Udienza: 15/10/2015

Considerato in fatto
Con sentenza 29.4.2014 la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del
Tribunale di Piacenza in data 26.1.2011 di condanna di Accardo Massimo alla pena di
giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica con l’aggravante della
commissione in ora notturna.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, eccependo in via preliminare la
nullità dell’atto di P.G. 25.11.2009 non depositato ex art.356 c.p.p. e chiedendone la
produzione, e lamentando ancora il mancato accertamento dello stato di ebbrezza

a! difensore (indicato come domidliatario ma da intendersi perciò implicitamente
nominato di fiducia), il possibile mal funzionamento dell’etilometro.

Ritenuto in diritto
Rileva il collegio la inammissibilità del ricorso, siccome fondato su motivi che si
risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e
disattesi dalla corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del
ricorso (così Sez.VI, 14.5.2009 n.20377; Sez.VI, 28.5.2009, n.22445).
Ed invero il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente la condotta contestata
all’Accardo rilevando: che il controllo alcolirnetrico era avvenuto nel rispetto delle norme
vigenti in materia e dei diritti della difesa, lo stato di ebbrezza del conducente era stato
accertato non solo mediante la strumentazione e la procedura dì cui all’art.379 regol.
esec. CdS ma anche attraverso elementi sintomatici (nella specie alito vinoso,
respirazione affannosa, eccesso di sudorazione, distonia dei movimenti, linguaggio non
chiaro), le osservazioni svolte dalla difesa al fine di contestare genericamente la
funzionalità dell’apparecchio non incrinavano la solidità del compendio probatorio.
La Corte territoriale poi, nel confermare integralmente la impugnata sentenza, non
si è limitata a richiamare le argomentazioni del Tribunale, ma le ha integrate sia in fatto
che in diritto in relazione a tutti i motivi di appello, e segnatamente: quanto
all’accertamento dello stato di ebbrezza, ha ribadito i risultati del test alcolimetrico, ed ha
aggiunto la modalità di guida “a scatti” come ulteriore espressione della sintomatologia
presentata dall’imputato; quanto all’asserita mancanza di prova circa il corretto
funzionamento dell’apparecchio rilevatore, ha evidenziato come si trattasse di un
apparecchio regolarmente tarato; quanto alla dedotta nullità per omesso avviso al
difensore ha richiamato consolidato orientamento di questa Corte nel senso della
esclusione del denunciato vizio; quanto all’intervallo di tempo di sei minuti, anziché
cinque, intercorso tra le due prove alcolimetriche, ne ha escluso la rilevanza a fini
probatori stante la concentrazione alcolemica superiore in entrambe le prove ai limiti di

alcolica, la “nullità della difesa” per mancato deposito dell’avviso concernente l’alcol test

legge ed anzi la seconda superiore alla prima, segno che era in corso l’assimilazione
dell’alcol.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dell’imputato al
pagamento, oltre che delle spese processuali, della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2015

CORTE UPRp. D CASSAZIONE

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore

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