Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45832 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45832 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIALVIGNI GIOVANNI ATTILIO N. IL 13/09/1954
avverso la sentenza n. 5658/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, CIALVIGNI
GIOVANNI ATTILIO era ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 483 cod. pen.,
in relazione all’autocertificazione di non aver mai riportato condanne penali
presentata per partecipare ad una gara d’appalto e condannato alla pena di
giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto del difensore, avv. Gionata Scaglia, deducendo vizio di motivazione e
violazione di legge, in relazione all’art. 483 cod. pen., per l’insussistenza

sorella dell’imputato e solo sottoscritta con leggerezza dall’imputato e perché dal
certificato penale dell’imputato non risultava alcuna condanna;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché la motivazione
della sentenza rileva che anche la sorella dell’imputato conosceva almeno uno dei
due precedenti penali del fratello;
– che il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di appello, va
dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato
(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il presidente
Fe

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 9 NO 2015

2-(74′

lfredo Maria Lombardi

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dell’elemento soggettivo del reato, poiché la falsa dichiarazione fu predisposta dalla

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