Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45831 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45831 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALSAMO MICHELE N. IL 28/05/1965
avverso la sentenza n. 2047/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
27/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 09/11/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a BALSAMO MICHELE per i reati contestati la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di nove mesi di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto del difensore, avv. Luigi Latino, con il quale deduce violazione di legge e vizio
di motivazione in riferimento alla determinazione della pena, che poteva essere
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto in quanto con riferimento alla
congruità della pena, questa Corte ritiene che la parte che abbia prestato il proprio
consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi
dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il
profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato
quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione,
è infatti sufficiente che il giudice dia conto di aver sottoposto ad un giudizio
valutativo la proposta di patteggiamento formulata concordemente dalle parti e di
averla ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e soggettive del fattoreato (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209),
indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato
finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle
volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere e tensore
Il presidente
determinata in misura più lieve;