Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45830 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45830 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AB
avverso la sentenza n. 1109/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
13/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 09/11/2015
AB ricorre avverso la sentenza 13.2.15, emessa dal Tribunale di Catania ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato e
ritenuta la contestata recidiva, la pena di anni uno di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla ritenuta insussistenza
e per non aver correttamente applicato l’art.63, comma 4, c.p. in presenza di più aggravanti ad
affetto speciale.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata — non
illegale quanto alla sua determinazione concreta – , si è da un lato adeguato a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.,
facendo riferimento al verbale di arresto in flagranza e alla confessione resa dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015
degli elementi per una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p., essendosi limitato a clausole di stile,