Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45829 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45829 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMED KAMEL N. IL 04/09/1966
avverso la sentenza n. 679/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
27/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 09/11/2015
Amed Kamel ricorre avverso la sentenza 27.1.15 della Corte di appello di Bologna che ha
confermato quella in data 2.5.13 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di
tentato furto aggravato, alla pena di mesi sei di reclusione ed € 150,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p., per avere i giudici territoriali erroneamente negato
considerare che il danno era rappresentato dal valore del solo portafogli.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata esclusione dell’aggravante della destrezza, ritenuta
con mero richiamo alle argomentazioni del primo giudice.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza,
avendo i giudici territoriali del tutto legittimamente negato le invocate attenuanti generiche in
considerazione dei < numerosissimi e specifici precedenti dell'imputato > , trattandosi di parametro
considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., senza che peraltro
il ricorrente abbia in questa sede evidenziato concreti elementi di segno favorevole non considerati
dai giudici di merito.
Del pari, legittimamente è stata negata l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., in mancanza di prova
alcuna della particolare tenuità del danno arrecato e — come non certo illogicamente sottolineato dai
giudici di appello – avendo il tentativo di furto avuto per oggetto un portafogli normalmente
contenente denaro e documenti personali, per il cui rinnovo è necessario sopportare spese, sì che si
è in assenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell’attenuante de qua.
Da ultimo, del tutto generica è la doglianza circa la mancata esclusione dell’aggravante contestata,
peraltro correttamente ritenuta dai giudici essendo la destrezza consistita nell’aver introdotto
l’imputato la mano all’interno della tasca della p.o., approfittando dell’affollamento esistente sul
mezzo pubblico durante il trasporto.
le attenuanti generiche e quella di cui all’art.62 n.4 c.p., in base ai soli precedenti penali e senza
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
Roma, 9 novembre 2015
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.