Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45828 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45828 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOFFA CIRO N. IL 27/02/1958
MOFFA ALESSANDRO N. IL 05/03/1980
MOFFA PASQUALE N. IL 28/02/1982
avverso la sentenza n. 2304/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Moffa Ciro, Moffa Alessandro e Moffa Pasquale ricorrono avverso la sentenza 11.11.14 della Corte
di appello di Bari con la quale, in riforma di quella in data 12.4.14 del G.u.p. di Foggia, concesse a
tutti attenuanti generiche e quella di cui all’art.62 n.6 c.p., equivalenti anche alle contestate recidive,

Alessandro e Moffa Pasquale; ad anni due di reclusione ed € 600,00 di multa a Moffa Ciro, con
rideterminazione delle pene accessorie della interdizione per anni cinque dai pp.uu. per i primi due
e l’eliminazione della pena accessoria per Moffa Ciro, in ordine ai reati loro ascritti.
Deducono i ricorrenti violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per non essere la pena
stata determinata entro i limiti edittali minimi, in ragione del corretto comportamento processuale
degli imputati e della esigenza dell’adeguamento della pena alla reale entità del fatto.
Con dichiarazione 2.7.15, pervenuta alla cancelleria di questa sezione il 22.7.15, Moffa Ciro ha
rinunciato al ricorso.
L’intervenuta rituale rinuncia al ricorso comporta, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt.589-591 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione di Moffa Ciro, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in € 500,00.
I ricorsi degli altri due imputati si presentano del tutto generici e manifestamente infondati, avendo i
giudici di appello provveduto alla rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio,
riconoscendo ai prevenuti e l’aver risarcito il danno ed applicando le
suindicate attenuanti con il criterio della equivalenza rispetto alla recidiva contestata (art.99, comma
4, c.p.), sintomatica — hanno specificato sul punto i giudici di appello — di maggiore capacità a
delinquere, essendo i Moffa gravati da precedenti per gravi reati.

è stata ridotta la pena ad anni tre, mesi sei di reclusione ed € 800,00 di multa ciascuno a Moffa

Alla inammissibilità dei ricorso di Moffa Pasquale e Moffa Alessandro segue la condanna degli
stessi al pagamento, ciascuno, delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
ammende che reputasi equo determinare in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Moffa Ciro al pagamento delle spese processuali e della

ciascuno, al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015
IL COI’ GLIERE
).
estensore
(.) (

ka.

AL PRUIDENTE
l’At 1 29t\ i/4A/, Vb

somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende; Moffa Pasquale e Moffa Alessandro,

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