Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45827 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45827 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLORIANI ANDREA N. IL 28/11/1984
avverso la sentenza n. 12464/2014 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Floriani Andrea ricorre avverso la sentenza 12.2.15, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Verona ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato
continuato ed illecito utilizzo della carta di credito, unificati ex art.8 l cpv. c.p. e concesse attenuanti
generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione
ed € 800,00 di multa.

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla ritenuta insussistenza degli
elementi per una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p., essendosi limitato a fare riferimento alle
sole indagini di p.g.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al verbale di arresto in flagranza, alla denuncia
delle parti lese e al rinvenimento della refurtiva nella disponibilità dell’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015

DEPOSITATA

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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