Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45826 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45826 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPATAFORA ALESSANDRO N. IL 26/05/1971
VALLECCHIA MASSIMO N. IL 20/12/1970
GIORDANO NUNZIO N. IL 04/12/1979
avverso la sentenza n. 3236/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 02/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

Giordano Nunzio, Vallecchia Massimo e Spatafora Alessandro ricorrono avverso la sentenza
2.2.15 della Corte di appello di Palermo che ha confermato quella in data 19.6.14 del locale
tribunale con la quale sono stati condannati, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di furto
aggravato in concorso, i primi due alla pena di un anno di reclusione ciascuno ed il terzo a quella di
anni uno e mesi sei di reclusione, pena sospesa per il solo Giordano subordinatamente alla

Deducono i ricorrenti Giordano e Vallecchia, con due distinti atti di identico contenuto, nel chiedere
l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., per avere
i giudici di appello negato le attenuanti generiche nonostante l’ampia confessione resa, limitandosi a
recepire l’assunto del giudice di primo grado.
Spatafora lamenta, con il primo motivo, la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art.625 n.2
c.p., essendosi i giudici di secondo grado limitati a un richiamo per relationem alla motivazione
della sentenza di primo grado, senza considerare che nella specie non vi era stato danneggiamento o
trasformazione della cosa.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche,
negate sulla sola base dei precedenti penali e senza verificare gli altri parametri di cui all’art.133
c.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per manifesta infondatezza,
avendo i giudici territoriali del tutto legittimamente negato ai tre imputati le invocate attenuanti
generiche in considerazione dei loro precedenti penali, trattandosi di parametro considerato
dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., senza che peraltro i ricorrenti
abbiano in questa sede evidenziato concreti elementi di segno favorevole non considerati dai giudici
di merito, la confessione essendo avvenuta dopo che i prevenuti erano stati tratti in arresto nella
quasi flagranza del reato.

prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.

Da ultimo, del tutto generica è la doglianza circa la mancata esclusione dell’aggravante contestata,
peraltro correttamente ritenuta dai giudici essendo rimasto provato che nell’esercizio commerciale
in questione la porta-vetro era stata forzata.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015
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