Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45825 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45825 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPRI FRANCESCO N. IL 25/06/1978
avverso la sentenza n. 6074/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SALERNO, del 25/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 09/11/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. poc. pen., fu
applicata a CAPRI FRANCESCO per il reato di lesioni personali aggravate la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di un anno e 10 mesi di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
motivazione e violazione di legge;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente si limita a
dedurre una indeterminata illegittimità, conducente all’inammissibilità del ricorso a
mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), in relazione all’at. 581
dello stesso codice, che indica il contenuto necessario di ogni impugnazione (a. i
capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b. le richieste; c. i
motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta); •
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro nnillecinquecento;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore
Il presidente
atto redatto dal difensore, avv. Pierluigi Spadafora, con il quale deduce vizio di