Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45825 del 09/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 45825 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPRI FRANCESCO N. IL 25/06/1978
avverso la sentenza n. 6074/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SALERNO, del 25/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 09/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. poc. pen., fu
applicata a CAPRI FRANCESCO per il reato di lesioni personali aggravate la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di un anno e 10 mesi di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

motivazione e violazione di legge;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente si limita a
dedurre una indeterminata illegittimità, conducente all’inammissibilità del ricorso a
mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), in relazione all’at. 581
dello stesso codice, che indica il contenuto necessario di ogni impugnazione (a. i
capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b. le richieste; c. i
motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta); •
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro nnillecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

atto redatto dal difensore, avv. Pierluigi Spadafora, con il quale deduce vizio di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA