Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45824 del 09/11/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 45824 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
X.L.
avverso l’ordinanza n. 4540/2014 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
13/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/11/2015

X.L. , indagato per in reati di cui agli artt.595 e 615-bis c.p., ricorre avverso l’ordinanza
emessa il 13.11.14 dal G.i.p. di Lecce con la quale, ritenuto necessario procedere a consulenza
tecnica, anche nelle forme della perizia, sui supporti in atti, per accertare in quale ultima data sia

privata della d.ssa R.K., persona alla quale il X.L. era stato in passato legato
sentimentalmente, ha fissato il termine di giorni 90 per il compimento delle dette indagini.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) c.p.p., in relazione agli artt.178 lett.a),
179 e 33 c.p.p., 6 del dig.vo n.274/2000, avendo il giudice implicitamente accolto la richiesta di
archiviazione in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art.615-bis c.p., non potendosi ravvisare
alcuna interferenza illecita nella vita privata della R.K., avendo la stessa escluso di essere la
donna ripresa nel DVD di contenuto osceno e riconoscendo che le fotografie che la raffiguravano
sui contenitori dei dischetti erano state scattate con il suo consenso, con la conseguenza che gli
approfondimenti richiesti riguardavano un reato (art.595 c.p.) di competenza del giudice di pace,
con conseguente nullità del provvedimento adottato dal g.i.p., perché affetto da incompetenza
funzionale.
Con dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa sezione il 29.10.15, X.L. ha
rinunciato al ricorso.
L’intervenuta rituale rinuncia al ricorso comporta, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt.589-591 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
ammende che reputasi equo determinare in € 500,00.

stato formato e completato l’originale del DVD contenente riferimenti alla vita professionale e

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2015

PRESIDENTE

IL CONS1it,IERE estensore

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